Art. 6.
                      Modifiche degli impianti
    1.  Non  sono  soggette  all'autorizzazione  di cui all'Art. 5 le
seguenti modifiche degli impianti di carburanti:
      a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con
altri  a  doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti gia'
autorizzati;
      b) aumento  o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti
gia' autorizzati;
      c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito;
      d) cambio  di  destinazione  delle colonnine, per prodotti gia'
autorizzati;
      e) cambio  di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche
dei collegamenti meccanici, per prodotti gia' autorizzati;
      f) sostituzione  ed  aumento  del numero e/o della capacita' di
stoccaggio  dei  serbatoi e dell'olio lubrificante, per prodotti gia'
autorizzati;
      g) installazione      di      apparecchiature      self-service
post-pagamento, nonche' di apparecchiature self-service pre-pagamento
o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti gia' autorizzati.
    2. Le modifiche di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate
al  dipartimento regionale competente in materia, ai vigili del fuoco
ed  all'Ufficio  tecnico  di finanza (UTF) competenti per territorio,
all'ENAS  o  alla  societa' titolare della concessione autostradale e
sono  realizzate  nel  rispetto  delle  norme  fiscali,  di sicurezza
sanitaria  e  stradale  e  di  prevenzione dagli incendi. La corretta
realizzazione  delle  modifiche deve risultare da regolare verbale di
collaudo redatto dalla commissione di cui all'Art. 22, comma 2.
    3.  Le  modifiche di cui al presente articolo sono menzionate nel
successivo provvedimento di rinnovo diciottennale della concessione.