Art. 6. Modifiche degli impianti 1. Non sono soggette all'autorizzazione di cui all'Art. 5 le seguenti modifiche degli impianti di carburanti: a) sostituzione di colonnine a semplice o doppia erogazione con altri a doppia o multipla erogazione e viceversa, per prodotti gia' autorizzati; b) aumento o diminuzione del numero di colonnine, per prodotti gia' autorizzati; c) installazione di apparecchi accettatori di carte di credito; d) cambio di destinazione delle colonnine, per prodotti gia' autorizzati; e) cambio di destinazione dei serbatoi e conseguenti modifiche dei collegamenti meccanici, per prodotti gia' autorizzati; f) sostituzione ed aumento del numero e/o della capacita' di stoccaggio dei serbatoi e dell'olio lubrificante, per prodotti gia' autorizzati; g) installazione di apparecchiature self-service post-pagamento, nonche' di apparecchiature self-service pre-pagamento o estensione di quelle esistenti ad altri prodotti gia' autorizzati. 2. Le modifiche di cui al comma 1 sono preventivamente comunicate al dipartimento regionale competente in materia, ai vigili del fuoco ed all'Ufficio tecnico di finanza (UTF) competenti per territorio, all'ENAS o alla societa' titolare della concessione autostradale e sono realizzate nel rispetto delle norme fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione dagli incendi. La corretta realizzazione delle modifiche deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'Art. 22, comma 2. 3. Le modifiche di cui al presente articolo sono menzionate nel successivo provvedimento di rinnovo diciottennale della concessione.