Art. 8. Rinnovo della concessione La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti e' presentata al dipartimento regionale competente in materia almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale. 2. La domanda deve essere corredata di: a) assenso alla permanenza dell'impianto da parte dell'ENAS o della societa' titolare della concessione autostradale; b) documentazione o autocertificazione dalla quale risulti che il richiedente e' in possesso dei requisiti soggettivi nonche' della capacita' tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1269/1971 e successive modificazioni ed alla legge n. 55/1990 e successive modificazioni; c) perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente, iscritto al relativo albo professionale, attestante la conformita' dell'impianto alla normativa vigente al momento della domanda ai fini fiscali, ambientali, urbanistici, artistici e storici, della sicurezza sanitaria e stradale, della prevenzione dagli incendi. 3. Il rinnovo e' subordinato all'accertamento dell'idoneita' tecnica delle attrezzature ai fini della sicurezza antincendio e fiscale, nonche' della corrispondenza della consistenza dell'impianto ai provvedimenti di concessione e di autorizzazione rilasciati. Tale idoneita' deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'Art. 22, comma 2. 4. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, completa della documentazione di cui al comma 2 e del verbale di collaudo, il dipartimento regionale competente in materia provvede al rinnovo della concessione.