Art. 8.
                      Rinnovo della concessione
    La  domanda  di  rinnovo  della  concessione  di  un  impianto di
carburanti  e'  presentata  al  dipartimento  regionale competente in
materia almeno sei mesi prima della scadenza diciottennale.
    2. La domanda deve essere corredata di:
      a) assenso  alla  permanenza dell'impianto da parte dell'ENAS o
della societa' titolare della concessione autostradale;
      b) documentazione  o autocertificazione dalla quale risulti che
il  richiedente e' in possesso dei requisiti soggettivi nonche' della
capacita'  tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5,
6  e  7  del  decreto  del Presidente della Repubblica n. 1269/1971 e
successive  modificazioni  ed  alla  legge  n.  55/1990  e successive
modificazioni;
      c) perizia  giurata,  redatta  da  un ingegnere o altro tecnico
competente,  iscritto  al  relativo albo professionale, attestante la
conformita'  dell'impianto  alla  normativa  vigente al momento della
domanda   ai  fini  fiscali,  ambientali,  urbanistici,  artistici  e
storici,  della  sicurezza  sanitaria  e  stradale, della prevenzione
dagli incendi.
    3.  Il  rinnovo  e'  subordinato  all'accertamento dell'idoneita'
tecnica  delle  attrezzature  ai  fini  della sicurezza antincendio e
fiscale, nonche' della corrispondenza della consistenza dell'impianto
ai  provvedimenti di concessione e di autorizzazione rilasciati. Tale
idoneita'  deve  risultare  da  regolare  verbale di collaudo redatto
dalla commissione di cui all'Art. 22, comma 2.
    4.  Entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  presentazione della
domanda,  completa  della  documentazione  di  cui  al  comma 2 e del
verbale  di collaudo, il dipartimento regionale competente in materia
provvede al rinnovo della concessione.