Art. 9. Attivita' di monitoraggio della rete distributiva di carburanti 1. Il dipartimento regionale competente in materia ha il compito di verificare, sulla base dei dati forniti dall'UTF e dai comuni ai sensi del comma 2, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete degli impianti di distribuzione di carburanti. Tale struttura rileva, in particolare: a) le caratteristiche strutturali della rete distributiva; b) la variazione dei consumi; c) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva e la sua rispondenza alle esigenze dei consumatori. 2. L'UTF ed i comuni, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1, comunicano annualmente al dipartimento competente in materia, rispettivamente, i dati relativi all'erogato per ogni comune e quelli riferiti alla variazione del numero di impianti presenti sul territorio comunale con la relativa consistenza e superficie. 3. I risultati dell'attivita' di monitoraggio di cui al presente articolo sono trasmessi al Ministro dell'industria, commercio ed artigianato ai sensi dell'Art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 32/1998, e successive modificazioni.