Art. 9.
   Attivita' di monitoraggio della rete distributiva di carburanti
    1.  Il dipartimento regionale competente in materia ha il compito
di  verificare,  sulla base dei dati forniti dall'UTF e dai comuni ai
sensi  del  comma  2,  l'evoluzione  del processo di ristrutturazione
della  rete  degli  impianti  di  distribuzione  di  carburanti. Tale
struttura rileva, in particolare:
      a) le caratteristiche strutturali della rete distributiva;
      b) la variazione dei consumi;
      c) l'efficienza e le tendenze evolutive della rete distributiva
e la sua rispondenza alle esigenze dei consumatori.
    2. L'UTF ed i comuni, ai fini del monitoraggio di cui al comma 1,
comunicano   annualmente   al  dipartimento  competente  in  materia,
rispettivamente, i dati relativi all'erogato per ogni comune e quelli
riferiti   alla  variazione  del  numero  di  impianti  presenti  sul
territorio comunale con la relativa consistenza e superficie.
    3.  I risultati dell'attivita' di monitoraggio di cui al presente
articolo  sono  trasmessi  al  Ministro  dell'industria, commercio ed
artigianato ai sensi dell'Art. 3, comma 9, del decreto legislativo n.
32/1998, e successive modificazioni.