Art. 16.
               Relazione biennale sullo stato acustico
    1.  I  comuni con popolazione superiore ai cinquantamila abitanti
adottano  una  relazione biennale sullo stato acustico dei rispettivi
territori  e  la  trasmettono  alla Regione ed alla provincia ai fini
delle  iniziative  di  cui,  rispettivamente,  all'Art.  3,  comma 1,
lettera a) ed all'Art. 4, comma 1, lettere c) e d).
    2.  In  caso  di  adozione del piano comunale, la prima relazione
biennale sullo stato acustico e' allegata al piano stesso.