Art. 20.
                         Tecnico competente
    1.  E' definito tecnico competente la figura professionale idonea
ad  effettuare  le  misurazioni,  verificare l'ottemperanza ai valori
determinati  dalla vigente normativa, redigere i piani di risanamento
acustico,  svolgere  le  relative  attivita' di controllo. Il tecnico
competente sottoscrive tutta la documentazione tecnica prevista dalla
legge n. 447/1995 nonche' dalla presente legge:
    2.  E'  istituito,  presso  la  struttura regionale competente in
materia  di  inquinamento  acustico,  l'elenco  regionale dei tecnici
competenti  in  cui sono iscritti i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti:
      a) titolo di studio richiesto dalla normativa statale vigente;
      b) aver  svolto  attivita'  professionale  non  occasionale nel
campo  dell'acustica  ambientale  nei tempi e nei modi previsti dalla
normativa statale vigente.
    3.  La  giunta  regionale  definisce con propria deliberazione le
modalita' di iscrizione nell'elenco di cui al comma 2.
    4. L'attivita' di tecnico competente puo' essere svolta anche dai
soggetti  indicati  dall'Art.  2,  comma 8, della legge n. 447/1995 e
successive modifiche, purche' iscritti nell'elenco di cui al comma 2.
    5.   Si   considera,  in  via  indicativa,  attivita'  nel  campo
dell'acustica   ambientale,  quella  comprendente  almeno  una  delle
prestazioni di seguito elencate:
      a) misure   in  ambiente  esterno  ed  abitativo  unitamente  a
valutazioni  sulla  conformita'  dei  valori riscontrati ai limiti di
legge ed eventuali progetti di bonifica;
      b) proposte di classificazione in zone acustiche del territorio
comunale;
      c) redazione di piani di risanamento.
    6.  Le  altre  attivita'  in campo acustico, che non rientrino in
quelle  dell'acustica  ambientale,  quali  le  misurazioni  acustiche
effettuate  ai  sensi del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277,
concernente la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da
esposizione  ad  agenti  chimici,  fisici  e biologici, ai fini della
maturazione  del  periodo  richiesto,  hanno  valenza  esclusivamente
integrativa.
    7.  I tecnici competenti riconosciuti dalle altre regioni possono
svolgere  la  loro attivita' nel territorio della Regione. A tal fine
e'  sufficiente  il  possesso  dell'attestato di riconoscimento della
Regione di provenienza.
    8.  La Regione, nell'ambito del piano pluriennale delle attivita'
di   formazione   professionale,   definisce   criteri,  contenuti  e
metodologie per l'attivazione di specifici corsi di aggiornamento per
i tecnici competenti.