Art. 28.
                Riconoscimento dei tecnici competenti
    1.  Fino  alla  data di esecutivita' della deliberazione prevista
dall'Art.  20,  comma 3, continua a produrre effetti la deliberazione
della   giunta  regionale  14 marzo  1996,  n.  1450  pubblicata  nel
Bollettino ufficiale della Regione del 30 maggio 1996, n. 15.
    2.  I  tecnici  competenti,  gia' riconosciuti dalla Regione alla
data  di  entrata  in  vigore  della presente legge, sono iscritti di
diritto nell'elenco previsto dall'Art. 20, comma 2.
    3.  Fino  alla costituzione dell'elenco di cui all'Art. 20, comma
2, i tecnici competenti indicati al comma 2, continuano a svolgere la
loro attivita'.