Art. 28. Riconoscimento dei tecnici competenti 1. Fino alla data di esecutivita' della deliberazione prevista dall'Art. 20, comma 3, continua a produrre effetti la deliberazione della giunta regionale 14 marzo 1996, n. 1450 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione del 30 maggio 1996, n. 15. 2. I tecnici competenti, gia' riconosciuti dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell'elenco previsto dall'Art. 20, comma 2. 3. Fino alla costituzione dell'elenco di cui all'Art. 20, comma 2, i tecnici competenti indicati al comma 2, continuano a svolgere la loro attivita'.