Art. 4.
                      Competenze delle province
    1. Sono di competenza delle province:
      a) il  controllo  e  la  vigilanza  in  materia di inquinamento
acustico,  in  ambiti  territoriali  ricadenti nel territorio di piu'
comuni, fatto salvo quanto previsto nell'Art. 3, comma 1, lettera d);
      b) la  gestione  dei  dati  di  monitoraggio  acustico  forniti
dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Lazio (ARPA),
istituita  ai  sensi  della  legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45, e
successive  modifiche,  nell'ambito di una banca dati provinciale del
rumore   compatibile   con   il  Sistema  informativo  regionale  per
l'ambiente (SIRA);
      c) la  verifica  del  coordinamento degli strumenti urbanistici
comunali  con  la  classificazione  in  zone acustiche del territorio
comunale;
      d) la  valutazione dei piani di risanamento acustico comunali e
la formulazione, sulla base degli stessi, di proposte alla Regione ai
fini della predisposizione del piano regionale;
      e) la   verifica  dell'adeguamento  dei  piani  di  risanamento
comunali sulla base dei criteri contenuti nel piano regionale;
      f) il  coordinamento  delle  azioni  di contenimento del rumore
attuate  dai comuni, nei casi di inquinamento acustico che riguardino
aree ricadenti nel territorio di piu' comuni;
      g) l'emanazione  di  ordinanze  contingibili  ed  urgenti,  con
efficacia  estesa  alla  provincia  o  a  parte  del  suo  territorio
comprendente  piu'  comuni,  per  il  ricorso temporaneo, qualora sia
richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute
pubblica  o  dell'ambiente,  a  speciali  forme  di contenimento o di
abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di
determinate attivita'.