Art. 5. Competenze dei comuni 1. Sono di competenza dei comuni: a) la classificazione del territorio comunale in zone acustiche; b) il coordinamento degli strumenti urbanistici gia' adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a); c) l'adozione dei piani comunali di risanamento acustico, di seguito denominati piani comunali; d) l'adozione di regolamenti locali ai fini dell'attuazione della disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento acustico, prevedendo espliciti divieti, limitazioni, orari e regolamentazioni, tese a tutelare la cittadinanza dall'inquinamento acustico, anche per le modalita' di raccolta dei rifiuti, per l'uso delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attivita' rumorose; e) la rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche; f) le attivita' di controllo sull'osservanza: 1) delle prescrizioni attinenti al contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse; 2) della disciplina stabilita dall'Art. 8, commi 4 e 6, della legge n. 447/1995, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attivita' svolte all'aperto; 3) della disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo; g) il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attivita' temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, anche in deroga ai valori limite definiti dalla vigente normativa, secondo le modalita' di cui all'Art. 17; h) per i comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico; i) la verifica sull'osservanza della normativa vigente per la tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio: 1) delle concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attivita' produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali; 2) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione degli immobili ed infrastrutture di cui al numero 1); 3) dei provvedimenti di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attivita' produttive, ivi compresi i nulla osta di cui all'Art. 8, comma 6, della legge n. 447/1995; l) la verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'Art. 8, comma 5, della legge n. 447/1995; m) l'adozione delle misure amministrative e tecniche tese al contenimento del rumore nei casi di inquinamento acustico che riguardino aree ricadenti nel territorio comunale; n) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei confronti dell'ambiente esterno nonche' dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore di cui all'Art. 10, comma 5, della legge n. 447/1995; o) l'emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti, nei limiti delle proprie competenze territoriali, per il ricorso temporaneo, qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessita' di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attivita'.