Art. 5.
                        Competenze dei comuni
    1. Sono di competenza dei comuni:
      a) la   classificazione   del   territorio   comunale  in  zone
acustiche;
      b) il  coordinamento  degli strumenti urbanistici gia' adottati
con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a);
      c) l'adozione  dei  piani  comunali di risanamento acustico, di
seguito denominati piani comunali;
      d) l'adozione  di  regolamenti  locali  ai fini dell'attuazione
della  disciplina statale e regionale per la tutela dall'inquinamento
acustico,   prevedendo   espliciti   divieti,  limitazioni,  orari  e
regolamentazioni,  tese  a tutelare la cittadinanza dall'inquinamento
acustico,  anche  per le modalita' di raccolta dei rifiuti, per l'uso
delle campane, degli altoparlanti e per tutte le attivita' rumorose;
      e) la  rilevazione delle emissioni sonore prodotte dai veicoli,
fatte   salve  le  disposizioni  contenute  nel  decreto  legislativo
30 aprile  1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della strada) e successive
modifiche;
      f) le attivita' di controllo sull'osservanza:
        1)    delle    prescrizioni    attinenti    al   contenimento
dell'inquinamento  acustico  prodotto  dal traffico veicolare e dalle
sorgenti fisse;
        2) della disciplina stabilita dall'Art. 8, commi 4 e 6, della
legge  n.  447/1995,  relativamente  al  rumore  prodotto dall'uso di
macchine rumorose e da attivita' svolte all'aperto;
        3)  della  disciplina e delle prescrizioni tecniche contenute
negli atti emanati dal comune ai sensi del presente articolo;
      g) il   rilascio  dell'autorizzazione  per  lo  svolgimento  di
attivita'  temporanee  e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto
al  pubblico  e  per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile,
anche  in  deroga  ai valori limite definiti dalla vigente normativa,
secondo le modalita' di cui all'Art. 17;
      h) per  i  comuni  con  popolazione  superiore  a cinquantamila
abitanti, l'adozione di una relazione biennale sullo stato acustico;
      i) la  verifica  sull'osservanza della normativa vigente per la
tutela dall'inquinamento acustico all'atto del rilascio:
        1)  delle  concessioni  edilizie relative a nuovi impianti ed
infrastrutture adibite ad attivita' produttive, sportive e ricreative
ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
        2) dei provvedimenti comunali che abilitano all'utilizzazione
degli immobili ed infrastrutture di cui al numero 1);
        3)   dei   provvedimenti   di  licenza  o  di  autorizzazione
all'esercizio  di  attivita' produttive, ivi compresi i nulla osta di
cui all'Art. 8, comma 6, della legge n. 447/1995;
      l) la  verifica sulla corrispondenza alla normativa vigente dei
contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'Art. 8, comma 5,
della legge n. 447/1995;
      m) l'adozione  delle  misure  amministrative e tecniche tese al
contenimento  del  rumore  nei  casi  di  inquinamento  acustico  che
riguardino aree ricadenti nel territorio comunale;
      n) l'approvazione dei progetti di risanamento delle imprese nei
confronti  dell'ambiente esterno nonche' dei piani di contenimento ed
abbattimento  del  rumore di cui all'Art. 10, comma 5, della legge n.
447/1995;
      o) l'emanazione  di  ordinanze  contingibili  ed  urgenti,  nei
limiti   delle   proprie  competenze  territoriali,  per  il  ricorso
temporaneo,   qualora   sia   richiesto  da  eccezionali  ed  urgenti
necessita'  di  tutela  della  salute  pubblica  o  dell'ambiente,  a
speciali  forme  di  contenimento  o  di abbattimento delle emissioni
sonore, inclusa l'inibitoria parziale di determinate attivita'.