Art. 9.
                         Classe II, IlI e IV
    I.  Le  classi  II,  III  e  IV comprendono aree destinate ad uso
prevalentemente  residenziale,  aree di tipo misto ed aree di intensa
attivita' umana indicate nell'allegato A.
    2.  Per l'individuazione delle aree di classe II, III e IV, oltre
ai  criteri  di  cui  all'Art.  7,  comma 1, si tiene conto anche dei
seguenti parametri:
      a) la densita' di popolazione ed abitativa;
      b) la densita' di esercizi commerciali e di uffici;
      c) la densita' di attivita' artigianali;
      d) il volume di traffico stradale.
    3.  I  parametri  di  cui  al  comma 2 vengono valutati in bassa,
media, alta densita' e possono assumere i seguenti pesi:
      a) 0 per densita' nulla;
      b) 1 per bassa densita';
      c) 2 per media densita';
      d) 3 per alta densita'.
    4.  Con  riferimento  al parametro della densita' abitativa, sono
classificate  zone  a bassa densita' quelle prevalentemente a villino
con  non  piu' di tre piani fuori terra, zone a media densita' quelle
prevalentemente  con  palazzine  di quattro piani ed attico e zone ad
alta  densita'  quelle  prevalentemente con edifici di tipo intensivo
con piu' di cinque piani.
    5.  Fatto  salvo  quanto  previsto dai commi 6, 7, 8 e 9, le zone
nelle quali la somma dei pesi di cui al comma 3 e' compresa tra 1 e 4
vengono  definite  di classe II, quelle nelle quali la somma dei pesi
e'  compresa  tra 5 e 8 vengono definite di classe III e quelle nelle
quali e' compresa tra 9 e 12 vengono definite di classe IV.
    6.  Le  zone  con piccole industrie e/o attivita' artigianali, le
zone  con  presenza  quasi  esclusiva  di  poli  di  uffici pubblici,
istituti  di  credito,  quartieri  fieristici  ed  altre attivita' di
terziario  similari,  di  centri  commerciali,  ipermercati  ed altre
attivita'  commerciali  similari,  comunque caratterizzate da intensa
attivita' umana, sono inserite in classe IV; rientrano nella medesima
classe IV anche le zone in cui insistono le caserme e le carceri.
    7. Discoteche, luoghi di intrattenimento danzante, ivi compresi i
circoli  privati  a  cio'  abilitati,  luoghi di pubblico spettacolo,
questi  ultimi  se  in  ambiente  chiuso o aperto, non possono essere
inseriti  in  classi  inferiori  alla  IV,  quando  costituenti corpo
indipendente da altri edifici.
    8.  Le zone rurali in cui si fa uso costante di macchine agricole
operatrici sono inserite nella classe III.
    9. Gli insediamenti zootecnici di grandi dimensioni, i caseifici,
le   cantine,   gli   zuccherifici   e   gli  altri  stabilimenti  di
trasformazione  del  prodotto  agricolo,  sono  considerati attivita'
produttive  e  le zone su cui insistono devono essere inserite in una
classe non inferiore alla IV.