Art. 10.
             Verifiche comunali degli impianti esistenti
    1.  Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del piano, i comuni
verificano l'idoneita' tecnica degli impianti esistenti ai fini della
sicurezza   sanitaria   e   ambientale   e   la  loro  compatibilita'
territoriale sulla base delle fattispecie individuate dal piano.
    2.  Le risultanze concernenti le verifiche di cui al comma l sono
comunicate  all'interessato  e trasmesse alle province, alla Regione,
al  competente  ufficio  tecnico  di  finanza,  al  Ministero  per le
attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente.
    3.  Trascorso  il  termine  di cui al comma 1 senza che il comune
abbia   sottoposto   gli   impianti  alla  verifica  di  idoneita'  e
compatibilita',  provvedono  in  via sostitutiva le province entro il
termine di novanta giorni.
    4.  Entro  i  termini  previsti  dai commi 1 e 3 e fatte salve le
disposizioni  di  cui  all'Art.  11, i comuni dichiarano la decadenza
delle  autorizzazioni per gli impianti che ricadono nelle fattispecie
di   inidoneita'  tecnica  ovvero  di  incompatibilita'  territoriale
previste dal piano.
    5.  Sono  esclusi  dalle verifiche di cui al comma l gli impianti
gia' inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento
di  cui  all'Art.  11, comma 1, fermi restando i poteri di intervento
comunale in caso di rischio sanitario o ambientale.
    6.  Il  controllo, la verifica e la certificazione concernenti la
sicurezza  sanitaria  sono  effettuati  dall'azienda sanitaria locale
competente   per   territorio,  ai  sensi  dell'Art.  7  del  decreto
legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502,  e  successive  modifiche e
integrazioni.
    7.  Alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza delle
verifiche,  l'autorizzazione  all'esercizio  dell'impianto si intende
confermata.