Art. 10. Verifiche comunali degli impianti esistenti 1. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del piano, i comuni verificano l'idoneita' tecnica degli impianti esistenti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale e la loro compatibilita' territoriale sulla base delle fattispecie individuate dal piano. 2. Le risultanze concernenti le verifiche di cui al comma l sono comunicate all'interessato e trasmesse alle province, alla Regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero per le attivita' produttive e al Ministero dell'ambiente. 3. Trascorso il termine di cui al comma 1 senza che il comune abbia sottoposto gli impianti alla verifica di idoneita' e compatibilita', provvedono in via sostitutiva le province entro il termine di novanta giorni. 4. Entro i termini previsti dai commi 1 e 3 e fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 11, i comuni dichiarano la decadenza delle autorizzazioni per gli impianti che ricadono nelle fattispecie di inidoneita' tecnica ovvero di incompatibilita' territoriale previste dal piano. 5. Sono esclusi dalle verifiche di cui al comma l gli impianti gia' inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui all'Art. 11, comma 1, fermi restando i poteri di intervento comunale in caso di rischio sanitario o ambientale. 6. Il controllo, la verifica e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi dell'Art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni. 7. Alla scadenza del termine di cui al comma 3, in assenza delle verifiche, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto si intende confermata.