Art. 12. Deroga all'obbligo di adeguamento o di chiusura degli impianti incompatibili con il territorio 1. Al fine di garantire il servizio pubblico, il comune puo' autorizzare la prosecuzione dell'attivita' di un solo impianto risultato incompatibile alla verifica di cui all'Art. 10, purche' sia stata accertata l'idoneita' tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e la compatibilita' con le disposizioni a tutela dell'ambiente se nel medesimo territorio comunale non e' presente altro impianto e, comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme alla normativa vigente.