Art. 12.
Deroga  all'obbligo  di  adeguamento  o  di  chiusura  degli impianti
                   incompatibili con il territorio
    1.  Al  fine  di  garantire  il servizio pubblico, il comune puo'
autorizzare  la  prosecuzione  dell'attivita'  di  un  solo  impianto
risultato incompatibile alla verifica di cui all'Art. 10, purche' sia
stata accertata l'idoneita' tecnica ai fini della sicurezza sanitaria
e la compatibilita' con le disposizioni a tutela dell'ambiente se nel
medesimo  territorio  comunale  non  e'  presente  altro  impianto e,
comunque, fino a quando non sia installato un nuovo impianto conforme
alla normativa vigente.