Art. 13. Regime transitorio per la razionalizzazione della rete 1. Fino al termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare la razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza e il contenimento dei prezzi per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti stradali ad uso pubblico, ad eccezione degli impianti eroganti esclusivamente gas di petrolio liquefatto (gpl) e gas metano per autotrazione, alimentati dalla relativa rete di distribuzione, o l'autorizzazione per il trasferimento degli impianti in esercizio ad eccezione dell'ipotesi di cui all'Art. 2, comma 13, sono subordinate alla chiusura di almeno tre impianti preesistenti ovvero di due impianti in esercizio o in sospensiva autorizzata alla data di entrata in vigore della presente legge, purche' l'erogato complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta non sia stato inferiore a 1.500 chilolitri. 2. Fino al termine di cui al comma 1, il potenziamento degli impianti esistenti e' soggetto ad autorizzazione previa chiusura di altro impianto in esercizio o in sospensiva autorizzata, ad eccezione dei casi di potenziamento mediante aggiunta del prodotto gpl ovvero del prodotto metano. 3. Non trovano applicazione i commi 1 e 2 per l'installazione di nuovi impianti di distribuzione di carburante dotati di dispositivi self-service con pagamento posticipato del rifornimento, per la modifica degli impianti esistenti con la dotazione degli stessi dispositivi ovvero per il potenziamento degli impianti gia' dotati dei dispositivi citati, purche' i punti vendita siano funzionanti esclusivamente come impianti self-service post-pagamento.