Art. 13.
       Regime transitorio per la razionalizzazione della rete
    1.  Fino  al  termine  di  un  anno  dall'entrata in vigore della
presente  legge, al fine di agevolare la razionalizzazione della rete
distributiva,  la  promozione  dell'efficienza  e il contenimento dei
prezzi   per  i  consumatori,  l'autorizzazione  per  nuovi  impianti
stradali  ad  uso  pubblico,  ad  eccezione  degli  impianti eroganti
esclusivamente  gas  di  petrolio  liquefatto  (gpl) e gas metano per
autotrazione,  alimentati  dalla  relativa  rete  di distribuzione, o
l'autorizzazione  per il trasferimento degli impianti in esercizio ad
eccezione  dell'ipotesi di cui all'Art. 2, comma 13, sono subordinate
alla  chiusura  di  almeno  tre  impianti  preesistenti ovvero di due
impianti  in  esercizio  o  in  sospensiva  autorizzata  alla data di
entrata in vigore della presente legge, purche' l'erogato complessivo
nell'anno  solare  precedente  quello  della  richiesta non sia stato
inferiore a 1.500 chilolitri.
    2.  Fino  al  termine  di  cui al comma 1, il potenziamento degli
impianti  esistenti  e' soggetto ad autorizzazione previa chiusura di
altro impianto in esercizio o in sospensiva autorizzata, ad eccezione
dei  casi  di potenziamento mediante aggiunta del prodotto gpl ovvero
del prodotto metano.
    3.  Non trovano applicazione i commi 1 e 2 per l'installazione di
nuovi  impianti  di distribuzione di carburante dotati di dispositivi
self-service  con  pagamento  posticipato  del  rifornimento,  per la
modifica  degli  impianti  esistenti  con  la  dotazione degli stessi
dispositivi  ovvero  per  il potenziamento degli impianti gia' dotati
dei  dispositivi  citati,  purche'  i punti vendita siano funzionanti
esclusivamente come impianti self-service post-pagamento.