Art. 14.
Salvaguardia   del   servizio   nelle  zone  montane  svantaggiate  o
                             turistiche
    1.  Al  fine  di  garantire  una articolata presenza del servizio
della  distribuzione  dei carburanti, nei comuni classificati montani
ricompresi  nelle  zone  omogenee di svantaggio socio-economico "B" e
"C"  di  cui  all'Art.  3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13,
ovvero  ricompresi  nelle localita' ad economia turistica individuate
ai sensi dell'Art. 26, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999,
n.  8, privi di impianto di distribuzione dei carburanti, puo' essere
autorizzata  l'installazione  di  un punto vendita, indipendentemente
dalla contestuale chiusura di impianti preesistenti.
    2. Gli impianti situati negli ambiti territoriali di cui ad comma
l non possono essere computati per la realizzazione di nuovi impianti
o il potenziamento di quelli esistenti.
    3.  Negli ambiti territoriali di cui al comma 1, i comuni possono
autorizzare l'installazione di un impianto funzionante esclusivamente
con apparecchiature self-service pre-pagamento e senza limitazioni di
orario,   purche'   sia   comunque  garantita  adeguata  sorveglianza
dell'impianto,   ovvero  autorizzare  il  potenziamento  di  impianti
preesistenti,  anche  se  rientranti nella previsione di cui all'Art.
12, con il dispositivo self-service pre-pagamento.
    4.  Al  fine  di  incentivare  il  mantenimento del servizio e di
promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della rete di distribuzione
di carburanti nei comuni classificati montani e ricompresi nelle zone
omogenee  di  svantaggio  socio-economico "B" e "C" di cui alla legge
regionale  n.  13/2000,  le  province  sono  autorizzate  a concedere
contributi  a  favore  dei  soggetti  che  gestiscono  l'attivita' di
distribuzione  dei  carburanti. A tal fine sono utilizzate le risorse
finanziarie  messe  a  disposizione  con  il  fondo  regionale per lo
sviluppo della montagna sulla base delle determinazioni assunte dalla
giunta  regionale  ai  sensi  dell'Art.  4,  commi 3 e 4, della legge
regionale  8 aprile  1997,  n. 10, come sostituiti dall'Art. 6, commi
210 e 211, della legge regionale n. 2/2000.
    5.  I  contributi  di  cui  al  comma 4 sono cumulabili con altri
contributi  previsti  dalla  normativa  vigente, entro i limiti della
regola del "de minimis" stabiliti dalla normativa comunitaria.