Art. 14. Salvaguardia del servizio nelle zone montane svantaggiate o turistiche 1. Al fine di garantire una articolata presenza del servizio della distribuzione dei carburanti, nei comuni classificati montani ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui all'Art. 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, ovvero ricompresi nelle localita' ad economia turistica individuate ai sensi dell'Art. 26, comma 2, della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, privi di impianto di distribuzione dei carburanti, puo' essere autorizzata l'installazione di un punto vendita, indipendentemente dalla contestuale chiusura di impianti preesistenti. 2. Gli impianti situati negli ambiti territoriali di cui ad comma l non possono essere computati per la realizzazione di nuovi impianti o il potenziamento di quelli esistenti. 3. Negli ambiti territoriali di cui al comma 1, i comuni possono autorizzare l'installazione di un impianto funzionante esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento e senza limitazioni di orario, purche' sia comunque garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, ovvero autorizzare il potenziamento di impianti preesistenti, anche se rientranti nella previsione di cui all'Art. 12, con il dispositivo self-service pre-pagamento. 4. Al fine di incentivare il mantenimento del servizio e di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento della rete di distribuzione di carburanti nei comuni classificati montani e ricompresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico "B" e "C" di cui alla legge regionale n. 13/2000, le province sono autorizzate a concedere contributi a favore dei soggetti che gestiscono l'attivita' di distribuzione dei carburanti. A tal fine sono utilizzate le risorse finanziarie messe a disposizione con il fondo regionale per lo sviluppo della montagna sulla base delle determinazioni assunte dalla giunta regionale ai sensi dell'Art. 4, commi 3 e 4, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10, come sostituiti dall'Art. 6, commi 210 e 211, della legge regionale n. 2/2000. 5. I contributi di cui al comma 4 sono cumulabili con altri contributi previsti dalla normativa vigente, entro i limiti della regola del "de minimis" stabiliti dalla normativa comunitaria.