Art. 15. O r a r i 1. La Regione stabilisce i criteri di indirizzo per la fissazione degli orari di apertura e chiusura e delle turnazioni degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, di competenza dei comuni, e le disposizioni per l'applicazione delle relative sanzioni amministrative, in caso di inosservanza dei predetti orari. 2. Per gli impianti assistiti da personale restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, e successive modifiche e integrazioni, nonche' la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate. 3. All'Art. 2 della legge regionale n. 17/1990, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. A decorrere dalla scadenza dei termini di cui all'Art. 11, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002. n. 8 previsti per completare i programmi di chiusura e smantellamento degli impianti, e comunque a fronte della chiusura di almeno centocinquanta impianti nel periodo successivo all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, l'orario massimo di servizio puo' essere aumentato dal gestore fino al 50 per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore puo' stabilire autonomamente la modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal comma 2, previa comunicazione al comune.". 4. L'Art. 2, comma 4, della legge regionale n. 17/1990, e' sostituito dal seguente: "4. I gestori, nel rispetto del limite massimo di ore di apertura sopra determinato, possono discostarsi dagli orari indicati nel comma 3, anticipando o posticipando per un periodo massimo di trenta minuti ciascuno l'apertura e la chiusura, previa comunicazione al comune.". 5. All'Art. 2 della legge regionale n. 17/1990, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: "4-bis. Nei casi di cui ai commi 1-bis e 4, l'amministrazione comunale ha facolta' di negare il proprio assenso qualora ravvisi nella richiesta di modulazione dell'orario motivi di incompatibilita' con le esigenze di servizio pubblico.". 6. All'Art. 3 della legge regionale n. 17/1990, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. Il turno di riposo delle ore pomeridiane del sabato puo' essere osservato nelle ore pomeridiane dei primi tre giorni feriali successivi.".