Art. 15.
                              O r a r i
    1. La Regione stabilisce i criteri di indirizzo per la fissazione
degli  orari di apertura e chiusura e delle turnazioni degli impianti
stradali di distribuzione dei carburanti, di competenza dei comuni, e
le   disposizioni   per   l'applicazione   delle   relative  sanzioni
amministrative, in caso di inosservanza dei predetti orari.
    2.  Per  gli  impianti  assistiti  da  personale restano ferme le
disposizioni  di  cui  alla  legge regionale 23 aprile 1990, n. 17, e
successive  modifiche  e  integrazioni, nonche' la disciplina vigente
per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle assimilate.
    3.  All'Art.  2 della legge regionale n. 17/1990, dopo il comma 1
e' inserito il seguente:
    "1-bis.  A  decorrere  dalla scadenza dei termini di cui all'Art.
11,  comma  1,  della legge regionale 6 marzo 2002. n. 8 previsti per
completare i programmi di chiusura e smantellamento degli impianti, e
comunque  a  fronte  della chiusura di almeno centocinquanta impianti
nel  periodo  successivo  all'entrata in vigore della legge regionale
6 marzo  2002,  n.  8,  l'orario  massimo  di  servizio  puo'  essere
aumentato  dal  gestore  fino  al  50  per  cento  dell'orario minimo
stabilito.   Ciascun   gestore   puo'   stabilire   autonomamente  la
modulazione  dell'orario  di  servizio  e  del periodo di riposo, nei
limiti prescritti dal comma 2, previa comunicazione al comune.".
    4.  L'Art.  2,  comma  4,  della  legge  regionale n. 17/1990, e'
sostituito dal seguente:
    "4. I gestori, nel rispetto del limite massimo di ore di apertura
sopra determinato, possono discostarsi dagli orari indicati nel comma
3, anticipando o posticipando per un periodo massimo di trenta minuti
ciascuno l'apertura e la chiusura, previa comunicazione al comune.".
    5.  All'Art.  2 della legge regionale n. 17/1990, dopo il comma 4
e' inserito il seguente:
    "4-bis.  Nei  casi  di  cui ai commi 1-bis e 4, l'amministrazione
comunale  ha  facolta'  di  negare il proprio assenso qualora ravvisi
nella richiesta di modulazione dell'orario motivi di incompatibilita'
con le esigenze di servizio pubblico.".
    6.  All'Art.  3 della legge regionale n. 17/1990, dopo il comma 2
e' inserito il seguente:
    "2-bis.  Il turno di riposo delle ore pomeridiane del sabato puo'
essere  osservato  nelle ore pomeridiane dei primi tre giorni feriali
successivi.".