Art. 16. Vendita di prodotti non petroliferi 1. Al fine di assicurare la migliore competitivita' e la redditivita' degli impianti di distribuzione di carburanti, i soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'Art. 3 del decreto del presidente della giunta regionale 7 maggio 1999, n. 0147/Pres., hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare, in deroga a quanto previsto dall'Art. 3, comma 5, della legge regionale n. 8/1999, e conformemente alle prescrizioni del piano. 2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare e' svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'Art. 5 della legge regionale n. 8/1999, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti. 3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 con superficie non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'Art. 2, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 8/1999, e' consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'Art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77. 4. E' consentita l'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, nei limiti di cui all'Art. 10-bis della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13. 5. I comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili per le attivita' di cui al comma 4, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 3, comma 4, della legge n. 287/1991 e dall'Art. 19, comma 1, lettera i), della legge n. 57/2001. 6. Gli impianti di cui all'Art. 13, comma 3, nonche' quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi self-service con pagamento posticipato devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di autonome attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di vicinato di cui al comma 3.