Art. 16.
                 Vendita di prodotti non petroliferi
    1.  Al  fine  di  assicurare  la  migliore  competitivita'  e  la
redditivita'   degli  impianti  di  distribuzione  di  carburanti,  i
soggetti   titolari  della  licenza  di  esercizio  dell'impianto  di
distribuzione  di  carburanti,  rilasciata  dall'ufficio  tecnico  di
finanza,  in  possesso  della tabella riservata di cui all'Art. 3 del
decreto  del  presidente  della  giunta  regionale  7 maggio 1999, n.
0147/Pres., hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi
al  settore  merceologico  alimentare  e  non alimentare, in deroga a
quanto  previsto  dall'Art.  3,  comma  5,  della  legge regionale n.
8/1999, e conformemente alle prescrizioni del piano.
    2.  La  vendita  dei  prodotti  relativi  al settore merceologico
alimentare e' svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all'Art.
5  della  legge  regionale  n.  8/1999,  in  locali  attrezzati e nel
rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
    3.  Fermi  restando  i requisiti igienico-sanitari, nei locali di
cui  al  comma 2 con superficie non superiore a quella degli esercizi
di  vicinato  di  cui  all'Art.  2,  comma 1, lettera d), della legge
regionale  n. 8/1999, e' consentito il consumo immediato dei prodotti
di cui all'Art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77.
    4.  E'  consentita  l'attivita' di somministrazione di alimenti e
bevande di cui all'Art. 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto
1991, n. 287, nei limiti di cui all'Art. 10-bis della legge regionale
27 marzo 1992, n. 13.
    5.   I   comuni   individuano   il  numero  delle  autorizzazioni
rilasciabili  per  le  attivita'  di  cui al comma 4, nel rispetto di
quanto  disposto  dall'Art.  3,  comma  4,  della legge n. 287/1991 e
dall'Art. 19, comma 1, lettera i), della legge n. 57/2001.
    6.  Gli  impianti  di  cui  all'Art.  13, comma 3, nonche' quelli
esistenti  ristrutturati  con gli stessi dispositivi self-service con
pagamento  posticipato  devono  essere  dotati, oltre che di autonomi
servizi   all'automobile   e  all'automobilista,  anche  di  autonome
attivita' commerciali integrative su superfici non superiori a quelle
degli esercizi di vicinato di cui al comma 3.