Art. 17.
                  Funzioni amministrative comunali
    1.  L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione
di carburanti, ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali,
il  loro  trasferimento  e  potenziamento, nonche' l'effettuazione di
modifiche  di  carattere  sostanziale  sui medesimi, sono soggetti al
rilascio   dei  relativi  provvedimenti  di  concessione,  ovvero  di
autorizzazione  da  parte  del  comune  con le modalita' previste dal
piano.
    2.  La  concessione  e'  rilasciata  entro  novanta  giorni dalla
presentazione  della  domanda,  previo accertamento della conformita'
della  medesima  alle  disposizioni  urbanistiche e fiscali, a quelle
concernenti  la  sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela
dei beni storici e artistici.
    3.  La  concessione  e'  altresi'  subordinata  al rispetto delle
prescrizioni  di  prevenzione  incendi secondo le procedure di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 37/1998, e successive
modifiche e integrazioni.
    4.  La  concessione  ha una durata di diciotto anni e puo' essere
rinnovata.