Art. 17. Funzioni amministrative comunali 1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti, ubicati lungo le autostrade e i raccordi autostradali, il loro trasferimento e potenziamento, nonche' l'effettuazione di modifiche di carattere sostanziale sui medesimi, sono soggetti al rilascio dei relativi provvedimenti di concessione, ovvero di autorizzazione da parte del comune con le modalita' previste dal piano. 2. La concessione e' rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, previo accertamento della conformita' della medesima alle disposizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici. 3. La concessione e' altresi' subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 37/1998, e successive modifiche e integrazioni. 4. La concessione ha una durata di diciotto anni e puo' essere rinnovata.