Art. 18. Impianti per natanti 1. Sono considerati impianti per natanti quelli destinati al loro esclusivo rifornimento; gli impianti destinati al rifornimento di carburante sia ai natanti che ai veicoli si considerano impianti stradali. 2. La distribuzione puo' avvenire per uso commerciale o per uso privato. 3. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione per natanti e' soggetta all'autorizzazione del comune ed e' subordinata alle verifiche di conformita' alle prescrizioni fiscali nonche' a quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale. 4. Trova applicazione l'Art. 2, commi da 3 a 8 e 11, fermo restando che la perizia giurata di cui all'Art. 2, comma 4, attesta il rispetto delle prescrizioni fiscali, nonche' quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale; inoltre trovano applicazione i commi 14 e 15 del medesimo Art. 2. 5. Trova applicazione l'Art. 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo Art. 10 attiene alla sicurezza sanitaria e all'incompatibilita' con la tutela dell'ambiente. 6. Trova altresi' applicazione l'Art. 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l'impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell'ambiente.