Art. 18.
                        Impianti per natanti
    1. Sono considerati impianti per natanti quelli destinati al loro
esclusivo  rifornimento;  gli  impianti  destinati al rifornimento di
carburante  sia  ai  natanti  che  ai veicoli si considerano impianti
stradali.
    2.  La  distribuzione puo' avvenire per uso commerciale o per uso
privato.
    3. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione per
natanti  e'  soggetta all'autorizzazione del comune ed e' subordinata
alle  verifiche  di  conformita'  alle prescrizioni fiscali nonche' a
quelle concernenti la sicurezza sanitaria e ambientale.
    4.  Trova  applicazione  l'Art.  2,  commi  da  3 a 8 e 11, fermo
restando  che  la perizia giurata di cui all'Art. 2, comma 4, attesta
il rispetto delle prescrizioni fiscali, nonche' quelle concernenti la
sicurezza  sanitaria  e  ambientale;  inoltre  trovano applicazione i
commi 14 e 15 del medesimo Art. 2.
    5.  Trova  applicazione l'Art. 10, fermo restando che la verifica
di  cui  al  comma  1  del  medesimo  Art.  10 attiene alla sicurezza
sanitaria e all'incompatibilita' con la tutela dell'ambiente.
    6.  Trova  altresi' applicazione l'Art. 11, commi da 1 a 6, fermo
restando  che  il  programma concerne l'impianto incompatibile con le
disposizioni a tutela dell'ambiente.