Art. 19.
                       Impianto ad uso privato
    1.  Per  impianto di distribuzione di carburante per autotrazione
ad  uso  privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o
piu'   apparecchi  meccanici  collegati  a  serbatoi  interrati  e  a
qualsiasi  sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso
di trazione.
    2.  L'autorizzazione  per  l'installazione e l'esercizio di nuovi
impianti  ad  uso  privato  per  la distribuzione di carburanti a uso
esclusivo  di  imprese  produttive  e di servizi o di amministrazioni
pubbliche,   ad  eccezione  delle  amministrazioni  dello  Stato,  e'
rilasciata  dal  comune alle medesime condizioni e nel rispetto della
medesima disciplina applicabile per gli impianti stradali.
    3.  Trova  applicazione l'Art. 10, fermo restando che la verifica
di  cui  al  comma  1  del  medesimo  Art. 10, attiene alla sicurezza
sanitaria e alla incompatibilita' con la tutela dell'ambiente.
    4.  Trova  altresi' applicazione l'Art. 11, commi da 1 a 6, fermo
restando  che  il  programma concerne l'impianto incompatibile con le
disposizioni a tutela dell'ambiente.
    5.   Non   sono  considerati  impianti  ad  uso  privato  per  la
distribuzione  di  carburanti  i contenitori provvisti di dispositivi
per  l'erogazione  aventi  le  caratteristiche tecniche del prototipo
individuato  con  il  decreto  ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1990, n. 76.