Art. 19. Impianto ad uso privato 1. Per impianto di distribuzione di carburante per autotrazione ad uso privato si intende un autonomo complesso costituito da uno o piu' apparecchi meccanici collegati a serbatoi interrati e a qualsiasi sistema di erogazione con contalitri di carburanti per uso di trazione. 2. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti a uso esclusivo di imprese produttive e di servizi o di amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, e' rilasciata dal comune alle medesime condizioni e nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti stradali. 3. Trova applicazione l'Art. 10, fermo restando che la verifica di cui al comma 1 del medesimo Art. 10, attiene alla sicurezza sanitaria e alla incompatibilita' con la tutela dell'ambiente. 4. Trova altresi' applicazione l'Art. 11, commi da 1 a 6, fermo restando che il programma concerne l'impianto incompatibile con le disposizioni a tutela dell'ambiente. 5. Non sono considerati impianti ad uso privato per la distribuzione di carburanti i contenitori provvisti di dispositivi per l'erogazione aventi le caratteristiche tecniche del prototipo individuato con il decreto ministeriale 19 marzo 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1990, n. 76.