Art. 2.
Disposizioni  per liberalizzare la distribuzione dei carburanti sulla
                           rete ordinaria
    1.  L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione
dei  carburanti,  di  seguito  denominati  impianti,  sono  attivita'
liberamente  esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal
comune secondo le modalita' di cui alla presente legge e del piano di
programmazione  e  razionalizzazione  della rete di distribuzione dei
carburanti di cui all'Art. 4.
    2.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  1  e'  subordinata alla
verifica  della conformita' alle prescrizioni urbanistiche e fiscali,
a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la
tutela  dei  beni  storici  e  artistici  e  alle  norme di indirizzo
programmatico della Regione.
    3.  L'autorizzazione  e'  altresi'  subordinata al rispetto delle
prescrizioni  di  prevenzione  incendi secondo le procedure di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e
successive modifiche e integrazioni.
    4. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di
autorizzazione,   un'analitica   autocertificazione  corredata  della
documentazione prescritta dalla normativa richiamata ai commi 2 e 3 e
dal  piano di cui all'Art. 4, e di una perizia giurata, redatta da un
ingegnere  o  altro  tecnico  competente  per  la  sottoscrizione del
progetto   presentato,   iscritto  al  relativo  albo  professionale,
attestanti  il  rispetto  delle  prescrizioni e delle norme di cui al
comma 2.
    5.  Trascorsi  novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte
del  comune,  la  domanda  si  considera accolta se il diniego non e'
comunicato al richiedente.
    6.  Il  comune,  sussistendo  ragioni di pubblico interesse, puo'
annullare    l'assenso    illegittimamente   formatosi,   salvo   che
l'interessato  provveda  a sanare i vizi entro il termine fissato dal
comune medesimo.
    7. Contemporaneamente all'avvio del procedimento conseguente alla
domanda di autorizzazione, il comune da' avvio al procedimento per il
rilascio  delle  concessioni  edilizie di cui all'Art. 82 della legge
regionale  19 novembre  1991, n. 52, fermo restando che, in deroga al
comma  5  dello  stesso  Art.  82,  il  termine  entro  cui  l'organo
competente al rilascio deve notificare l'avviso contenente la data in
cui   la  concessione  edilizia  puo'  essere  ritirata,  nonche'  la
determinazione  del  contributo  da  versare, attinente all'incidenza
delle  spese  di  urbanizzazione  e  al costo di costruzione, decorre
dall'accoglimento della domanda.
    8.  In caso di trasferimento della titolarita' di un impianto, le
parti  ne  danno  comunicazione al comune, alla Regione e all'ufficio
tecnico di finanza entro quindici giorni.
    9.  Le concessioni di cui all'Art. 16, comma 1, del decreto-legge
26 ottobre  1970,  n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 dicembre   1970,   n.   1034,   sono   convertite  di  diritto  in
autorizzazioni.
    10.  I  soggetti  gia'  titolari  di  concessione  di impianto in
esercizio  o  legittimamente  sospesi, senza necessita' di alcun atto
amministrativo, possono proseguire l'attivita', dandone comunicazione
al  comune,  alla Regione e al competente ufficio tecnico di finanza,
fino alla verifica di idoneita' tecnica di cui all'Art. 10, commi 1 e
3, e successivamente qualora gli impianti siano risultati compatibili
con  le norme in vigore, o in caso contrario siano stati presentati i
programmi  di  chiusura obbligata, di cui all'Art. 11, commi 1 e 2, e
comunque  per il tempo necessario all'esecuzione dei programmi, fermo
restando il disposto di cui all'Art. 11, comma 6.
    11.  Le  verifiche  sull'idoneita'  tecnica dell'impianto ai fini
della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del
collaudo e sono successivamente ripetute ad ogni scadenza del termine
di quindici anni.
    12.   L'attivita'  dell'impianto  puo'  essere  sospesa,  dandone
comunicazione  al  comune, dal titolare dell'autorizzazione per cause
di  forza  maggiore o tali da determinare un'oggettiva impossibilita'
di  funzionamento dello stesso ovvero anche dal gestore dell'impianto
nei casi di un suo legittimo e comprovato impedimento.
    13.  Il  trasferimento  dell'impianto  in altra sede dello stesso
comune   puo'  essere  autorizzato  solo  nei  casi  di  effettiva  e
comprovata   necessita'   quali  l'incompatibilita'  tra  impianto  e
territorio   sopravvenuta   successivamente  alle  verifiche  di  cui
all'Art.  10,  ovvero alla scadenza dei termini previsti dal medesimo
Art. 10.
    14.  Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale
o  amministrativa,  l'autorizzazione  decade  di diritto se entro due
anni  dal  suo  rilascio  o dalla maturazione del silenzio assenso il
nuovo impianto o il potenziamento non sono attivati.
    15. L'autorizzazione e' revocata per motivi di pubblico interesse
e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.