Art. 2. Disposizioni per liberalizzare la distribuzione dei carburanti sulla rete ordinaria 1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati impianti, sono attivita' liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal comune secondo le modalita' di cui alla presente legge e del piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'Art. 4. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica della conformita' alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione. 3. L'autorizzazione e' altresi' subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e successive modifiche e integrazioni. 4. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla normativa richiamata ai commi 2 e 3 e dal piano di cui all'Art. 4, e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni e delle norme di cui al comma 2. 5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del comune, la domanda si considera accolta se il diniego non e' comunicato al richiedente. 6. Il comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, puo' annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal comune medesimo. 7. Contemporaneamente all'avvio del procedimento conseguente alla domanda di autorizzazione, il comune da' avvio al procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie di cui all'Art. 82 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, fermo restando che, in deroga al comma 5 dello stesso Art. 82, il termine entro cui l'organo competente al rilascio deve notificare l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia puo' essere ritirata, nonche' la determinazione del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, decorre dall'accoglimento della domanda. 8. In caso di trasferimento della titolarita' di un impianto, le parti ne danno comunicazione al comune, alla Regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni. 9. Le concessioni di cui all'Art. 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazioni. 10. I soggetti gia' titolari di concessione di impianto in esercizio o legittimamente sospesi, senza necessita' di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attivita', dandone comunicazione al comune, alla Regione e al competente ufficio tecnico di finanza, fino alla verifica di idoneita' tecnica di cui all'Art. 10, commi 1 e 3, e successivamente qualora gli impianti siano risultati compatibili con le norme in vigore, o in caso contrario siano stati presentati i programmi di chiusura obbligata, di cui all'Art. 11, commi 1 e 2, e comunque per il tempo necessario all'esecuzione dei programmi, fermo restando il disposto di cui all'Art. 11, comma 6. 11. Le verifiche sull'idoneita' tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e sono successivamente ripetute ad ogni scadenza del termine di quindici anni. 12. L'attivita' dell'impianto puo' essere sospesa, dandone comunicazione al comune, dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore o tali da determinare un'oggettiva impossibilita' di funzionamento dello stesso ovvero anche dal gestore dell'impianto nei casi di un suo legittimo e comprovato impedimento. 13. Il trasferimento dell'impianto in altra sede dello stesso comune puo' essere autorizzato solo nei casi di effettiva e comprovata necessita' quali l'incompatibilita' tra impianto e territorio sopravvenuta successivamente alle verifiche di cui all'Art. 10, ovvero alla scadenza dei termini previsti dal medesimo Art. 10. 14. Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, l'autorizzazione decade di diritto se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto o il potenziamento non sono attivati. 15. L'autorizzazione e' revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.