Art. 20.
                           S a n z i o n i
    1.   L'installazione   o  l'esercizio  di  impianti  in  mancanza
dell'autorizzazione   o   della   presentazione  delle  comunicazioni
previste  dall'Art.  8  ovvero  della concessione di cui all'Art. 17,
sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000
a L. 3.000.000.
    2. Le violazioni alle disposizioni del Piano sono soggette ad una
sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000.
    3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la
legge  regionale  17 gennaio  1984,  n.  1,  e successive modifiche e
integrazioni.
    4.  L'irrogazione  delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 spetta
al comune competente per territorio.