Art. 20. S a n z i o n i 1. L'installazione o l'esercizio di impianti in mancanza dell'autorizzazione o della presentazione delle comunicazioni previste dall'Art. 8 ovvero della concessione di cui all'Art. 17, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000. 2. Le violazioni alle disposizioni del Piano sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 300.000 a L. 3.000.000. 3. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative si osserva la legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, e successive modifiche e integrazioni. 4. L'irrogazione delle sanzioni previste dai commi 1 e 2 spetta al comune competente per territorio.