Art. 21.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Le istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del
piano sono esaminate sulla base della normativa regionale previgente.
Il comune\ richiede l'integrazione della documentazione limitatamente
agli  aspetti  innovativi  introdotti  dall'Art. 2. E' fatta salva la
possibilita'   per   l'istante  di  avvalersi  delle  semplificazioni
amministrative di cui all'Art. 2, comma 4.
    2. Sono fatte salve le comunicazioni di cui all'Art. 2, commi 8 e
10, presentate in vigenza della precedente normativa regionale.
    3.  Il  titolare  di  concessione di impianto per il quale non e'
stata  inoltrata  domanda di rinnovo entro i termini di vigenza della
concessione,  puo'  presentare domanda di autorizzazione in sanatoria
entro  il  termine  improrogabile  di sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della  presente  legge, purche' nell'anno 2001 l'impianto sia
risultato   attivo   e   funzionante   anche   nei   turni   festivi;
l'autorizzazione e' rilasciata previa verifica della conformita' alle
prescrizioni fiscali.
    4.  Fino  all'entrata  in vigore del piano, trova applicazione il
piano   di   programmazione   e   razionalizzazione   della  rete  di
distribuzione  dei  carburanti  approvato  con decreto del presidente
della giunta regionale 6 maggio 1991, n. 193/Pres.
    5.  La  commissione  di cui all'Art. 5 e' insediata a partire dal
centottantesimo   giorno   successivo  all'entrata  in  vigore  della
presente legge. Sino alla data di insediamento continua ad operare la
commissione   tecnico-consultiva   di  cui  all'Art.  3  della  legge
regionale 7 maggio 1990, n. 20, in carica.