Art. 21. Disposizioni transitorie 1. Le istanze presentate anteriormente all'entrata in vigore del piano sono esaminate sulla base della normativa regionale previgente. Il comune\ richiede l'integrazione della documentazione limitatamente agli aspetti innovativi introdotti dall'Art. 2. E' fatta salva la possibilita' per l'istante di avvalersi delle semplificazioni amministrative di cui all'Art. 2, comma 4. 2. Sono fatte salve le comunicazioni di cui all'Art. 2, commi 8 e 10, presentate in vigenza della precedente normativa regionale. 3. Il titolare di concessione di impianto per il quale non e' stata inoltrata domanda di rinnovo entro i termini di vigenza della concessione, puo' presentare domanda di autorizzazione in sanatoria entro il termine improrogabile di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, purche' nell'anno 2001 l'impianto sia risultato attivo e funzionante anche nei turni festivi; l'autorizzazione e' rilasciata previa verifica della conformita' alle prescrizioni fiscali. 4. Fino all'entrata in vigore del piano, trova applicazione il piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti approvato con decreto del presidente della giunta regionale 6 maggio 1991, n. 193/Pres. 5. La commissione di cui all'Art. 5 e' insediata a partire dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Sino alla data di insediamento continua ad operare la commissione tecnico-consultiva di cui all'Art. 3 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in carica.