Art. 23.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  All'attuazione  dell'Art.  14,  comma  4, si fa fronte con le
risorse  finanziarie  di cui al Fondo regionale per lo sviluppo della
montagna.   L'onere   fa   carico  all'unita'  previsionale  di  base
2.1.14.2.49  dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio
pluriennale  per  gli  anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002,
con  riferimento  al  capitolo 1050 del documento tecnico allegato ai
bilanci medesimi.