Art. 23. Disposizioni finanziarie 1. All'attuazione dell'Art. 14, comma 4, si fa fronte con le risorse finanziarie di cui al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna. L'onere fa carico all'unita' previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 1050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.