Art. 25.
                            Norme finali
    1. Con riferimento agli impianti della rete ordinaria, per quanto
non espressamente disciplinato dalla normativa regionale, e in quanto
compatibili,  si  applicano  i principi di cui al decreto legislativo
32/1998  e  successive  modifiche ed integrazioni, e, in generale, la
normativa statale vigente.
    2.  Con  riferimento  agli  impianti della rete autostradale, per
quanto  non  espressamente disciplinato dalla normativa regionale, si
applicano  le  norme  contenute  nell'Art.  16  del  decreto-legge n.
745/1970,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge n. 1034/1970,
nonche'  nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971,
n. 1269.