Art. 25. Norme finali 1. Con riferimento agli impianti della rete ordinaria, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa regionale, e in quanto compatibili, si applicano i principi di cui al decreto legislativo 32/1998 e successive modifiche ed integrazioni, e, in generale, la normativa statale vigente. 2. Con riferimento agli impianti della rete autostradale, per quanto non espressamente disciplinato dalla normativa regionale, si applicano le norme contenute nell'Art. 16 del decreto-legge n. 745/1970, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 1034/1970, nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.