Art. 3. Disposizioni per la distribuzione dei carburanti sulla rete autostradale 1. Le funzioni amministrative in materia di installazione ed esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali di cui all'Art. 1 del decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 312, sono trasferite ai comuni, che le esercitano secondo le modalita' stabilite dall'Art. 17. 2. La Regione esercita attivita' di coordinamento attraverso indirizzi e direttive nelle funzioni che per loro natura o rilevanza richiedono l'unitario esercizio a livello regionale. 3. Fino alla data di entrata in vigore del piano di cui all'Art. 4 continua ad applicarsi la normativa statale vigente.