Art. 3.
Disposizioni   per   la   distribuzione  dei  carburanti  sulla  rete
                            autostradale
    1.  Le  funzioni  amministrative  in  materia di installazione ed
esercizio   degli   impianti  di  distribuzione  dei  carburanti  per
autotrazione  ubicati sulle autostrade e sui raccordi autostradali di
cui  all'Art.  1 del decreto legislativo 6 ottobre 2000, n. 312, sono
trasferite   ai  comuni,  che  le  esercitano  secondo  le  modalita'
stabilite dall'Art. 17.
    2.  La  Regione  esercita  attivita'  di coordinamento attraverso
indirizzi  e direttive nelle funzioni che per loro natura o rilevanza
richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
    3.  Fino alla data di entrata in vigore del piano di cui all'Art.
4 continua ad applicarsi la normativa statale vigente.