Art. 4.
Programmazione   e   razionalizzazione   della   rete   regionale  di
                    distribuzione dei carburanti
    1.  La  Regione  si dota, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  di  un  piano  di  programmazione  e
razionalizzazione  della  rete  di  distribuzione  dei carburanti, di
seguito denominato piano.
    2.   Il  piano  definisce  gli  indirizzi  programmatici  per  la
razionalizzazione  della  rete distributiva di carburante, nonche' le
procedure  per  il  rilascio  dei  provvedimenti  amministrativi e le
disposizioni  tecniche  concernenti  gli impianti di distribuzione di
carburanti  sia  ad  uso  pubblico,  ubicati  su strade, autostrade e
raccordi autostradali, che ad uso privato.
    3.  Il  piano  si prefigge il miglioramento dell'efficienza della
rete  e la garanzia del servizio pubblico in coerenza con le esigenze
territoriali  e  dell'utenza,  nonche'  la  riduzione dei costi della
distribuzione   e  l'aumento  della  produttivita'  del  sistema,  il
rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza sanitaria,
ambientale  e stradale, del traffico urbano ed extraurbano e dei beni
di   interesse   storico,   architettonico   e  paesaggistico,  e  il
decongestionamento dei centri urbani.
    4.   Il   piano  e'  predisposto  dall'amministrazione  regionale
sentita, in sede consultiva, la commissione di cui all'Art. 5.
    5.  Il  piano  e'  approvato  con  decreto  del  presidente della
Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, assunta su
proposta dell'assessore competente.
    6.  Il  piano  ha validita' triennale, salvo il suo adeguamento a
nuove disposizioni nazionali in materia.
    1.  Fino  all'entrata  in  vigore  del  nuovo  piano,  permane la
validita'  di  quello  anteriore  per  quanto non in contrasto con la
presente legge.