Art. 4. Programmazione e razionalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti 1. La Regione si dota, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di seguito denominato piano. 2. Il piano definisce gli indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete distributiva di carburante, nonche' le procedure per il rilascio dei provvedimenti amministrativi e le disposizioni tecniche concernenti gli impianti di distribuzione di carburanti sia ad uso pubblico, ubicati su strade, autostrade e raccordi autostradali, che ad uso privato. 3. Il piano si prefigge il miglioramento dell'efficienza della rete e la garanzia del servizio pubblico in coerenza con le esigenze territoriali e dell'utenza, nonche' la riduzione dei costi della distribuzione e l'aumento della produttivita' del sistema, il rispetto delle disposizioni poste a tutela della sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, del traffico urbano ed extraurbano e dei beni di interesse storico, architettonico e paesaggistico, e il decongestionamento dei centri urbani. 4. Il piano e' predisposto dall'amministrazione regionale sentita, in sede consultiva, la commissione di cui all'Art. 5. 5. Il piano e' approvato con decreto del presidente della Regione, su conforme deliberazione della giunta regionale, assunta su proposta dell'assessore competente. 6. Il piano ha validita' triennale, salvo il suo adeguamento a nuove disposizioni nazionali in materia. 1. Fino all'entrata in vigore del nuovo piano, permane la validita' di quello anteriore per quanto non in contrasto con la presente legge.