Art. 5. Commissione consultiva carburanti 1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione dei carburanti e' istituita, presso l'ufficio di piano, una commissione tecnico-consultiva che esprime alla giunta regionale il parere sui criteri generali da assumere per la predisposizione della disciplina di settore, formula proposte sui problemi concernenti la programmazione e la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti ed esprime parere su ogni altra questione che sia sottoposta dal suo presidente. 2. La commissione e' costituita con decreto del Presidente della Regione ed e' composta: a) dall'assessore all'ufficio di piano o suo sostituto, che la presiede; b) dai direttori regionali e dai direttori dei servizi motivatamente designati dalla giunta regionale in ragione della competenza dei loro uffici, o loro delegati; c) un rappresentante designato a livello regionale dall'unione province italiane (UPI) o un suo delegato; d) un rappresentante designato a livello regionale dall'associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) o un suo delegato; e) un rappresentante designato dall'azienda nazionale autonoma delle strade (ANAS) o un suo delegato; f) un rappresentante designato dall'Automobil club d'Italia (ACI), designato per accordo delle sedi provinciali, o un suo delegato; g) un rappresentante designato dall'Ente nazionale idrocarburi (ENI) o un suo delegato; h) un rappresentante designato dalla Federmetano o un suo delegato; i) un rappresentante designato dall'Unione petrolifera (UP) o un suo delegato; l) un rappresentante designato dall'Assopetroli o un suo delegato; m) un rappresentate individuato dalla giunta regionale fra i titolari di un'unica autorizzazione, sentite le associazioni di categoria interessate; n) un rappresentante designato da Distragas o un suo delegato; o) un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Regione Friuli-Venezia Giulia o un suo delegato; p) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti piu' rappresentative di ciascuna provincia o un suo delegato, e un rappresentante per la rete autostradale o un suo delegato. 3. Funge da segretario della commissione un dipendente regionale con qualifica non inferiore a segretario. 4. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del Presidente. 5, La commissione resta in carica quattro anni.