Art. 5.
                  Commissione consultiva carburanti
    1. Quale organo di consulenza tecnica in materia di distribuzione
dei   carburanti   e'  istituita,  presso  l'ufficio  di  piano,  una
commissione  tecnico-consultiva  che esprime alla giunta regionale il
parere  sui criteri generali da assumere per la predisposizione della
disciplina  di  settore, formula proposte sui problemi concernenti la
programmazione e la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti  ed  esprime  parere  su  ogni  altra  questione  che  sia
sottoposta dal suo presidente.
    2.  La commissione e' costituita con decreto del Presidente della
Regione ed e' composta:
      a) dall'assessore  all'ufficio di piano o suo sostituto, che la
presiede;
      b) dai   direttori   regionali  e  dai  direttori  dei  servizi
motivatamente  designati  dalla  giunta  regionale  in  ragione della
competenza dei loro uffici, o loro delegati;
      c) un  rappresentante designato a livello regionale dall'unione
province italiane (UPI) o un suo delegato;
      d) un    rappresentante    designato    a   livello   regionale
dall'associazione  nazionale  dei  comuni  d'Italia  (ANCI)  o un suo
delegato;
      e) un  rappresentante designato dall'azienda nazionale autonoma
delle strade (ANAS) o un suo delegato;
      f) un  rappresentante  designato  dall'Automobil  club d'Italia
(ACI),  designato  per  accordo  delle  sedi  provinciali,  o  un suo
delegato;
      g) un  rappresentante designato dall'Ente nazionale idrocarburi
(ENI) o un suo delegato;
      h) un  rappresentante  designato  dalla  Federmetano  o  un suo
delegato;
      i) un  rappresentante  designato dall'Unione petrolifera (UP) o
un suo delegato;
      l) un   rappresentante  designato  dall'Assopetroli  o  un  suo
delegato;
      m) un  rappresentate  individuato  dalla giunta regionale fra i
titolari  di  un'unica  autorizzazione,  sentite  le  associazioni di
categoria interessate;
      n) un rappresentante designato da Distragas o un suo delegato;
      o) un  rappresentante  di  ciascuna  delle Camere di commercio,
industria,  artigianato  ed  agricoltura della Regione Friuli-Venezia
Giulia o un suo delegato;
      p) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei gestori
di  impianti  stradali di carburanti piu' rappresentative di ciascuna
provincia  o  un  suo  delegato,  e  un  rappresentante  per  la rete
autostradale o un suo delegato.
    3.  Funge da segretario della commissione un dipendente regionale
con qualifica non inferiore a segretario.
    4.  Le  riunioni  della  commissione  sono valide con la presenza
della maggioranza  dei  componenti. Le deliberazioni sono validamente
adottate  con  il  voto favorevole della maggioranza dei presenti. In
caso di parita' prevale il voto del Presidente.
    5, La commissione resta in carica quattro anni.