Art. 6.
                Funzioni amministrative della Regione
    1. La Regione esercita le seguenti funzioni:
      a) cura   la   predisposizione  del  piano,  salvaguardando  in
particolare la presenza del servizio nelle zone montane;
      b) effettua  annualmente  un monitoraggio per verificare, sulla
base   dei   dati   forniti   dagli   uffici  tecnici  del  Ministero
dell'economia e delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione
del  processo  di  ristrutturazione  della rete; per tale finalita' i
comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile
acquisire.