Art. 6. Funzioni amministrative della Regione 1. La Regione esercita le seguenti funzioni: a) cura la predisposizione del piano, salvaguardando in particolare la presenza del servizio nelle zone montane; b) effettua annualmente un monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete; per tale finalita' i comuni trasmettono alla Regione ogni dato che la stessa ritenga utile acquisire.