Art. 8.
                 Funzioni amministrative dei comuni
    1. Spetta ai comuni il rilascio delle:
      a) autorizzazioni   per   l'installazione   e   l'esercizio  di
distributori di carburante per uso commerciale;
      b) autorizzazioni   per   l'installazione   e   l'esercizio  di
distributori di carburante per uso privato;
      c) autorizzazioni   per   l'installazione   e   l'esercizio  di
distributori  di  carburanti  destinati all'esclusivo rifornimento di
natanti;
      d) autorizzazioni  al  potenziamento  degli  impianti  pubblici
stradali, ad uso privato e per natanti;
      e) autorizzazioni al trasferimento in altra sede degli impianti
pubblici stradali;
      f) attestazioni  per  il  prelievo  di carburanti in recipienti
mobili presso distributori della rete ordinaria.
    2. Ai comuni compete inoltre:
      a) ricevere  la  comunicazione  relativa al trasferimento della
titolarita' della autorizzazione di cui all'Art. 2. comma 8;
      b) ricevere  la comunicazione delle modifiche agli impianti che
non costituiscono potenziamento di essi, elencati nel piano;
      c) ricevere   la   comunicazione   concernente  la  sospensione
temporanea dell'esercizio dell'impianto di cui all'Art. 2, comma 12;
      d) verificare   la  legittimita'  delle  cause  di  sospensione
temporanea dell'esercizio dell'impianto;
      e) applicare  le  sanzioni  amministrative  nei  confronti  dei
titolari  o  dei  gestori  relativamente  agli  impianti  di  propria
competenza;
      f) identificare  gli impianti in condizioni di incompatibilita'
con il territorio;
      g) trasmettere  al  servizio  della  programmazione  energetica
della    Regione,   contemporaneamente   al   rilascio,   copia   dei
provvedimenti  amministrativi di nuove autorizzazioni, trasferimenti,
potenziamenti  e  dei provvedimenti autorizzativi allo smantellamento
degli impianti.
    3.  Le  funzioni  di  cui  ai  commi  1 e 2 sono esercitate dagli
sportelli  unici  per  le  attivita'  produttive  di  cui  alla legge
regionale 12 febbraio 2001, n. 3, ove costituiti.