Art. 8. Funzioni amministrative dei comuni 1. Spetta ai comuni il rilascio delle: a) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso commerciale; b) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburante per uso privato; c) autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio di distributori di carburanti destinati all'esclusivo rifornimento di natanti; d) autorizzazioni al potenziamento degli impianti pubblici stradali, ad uso privato e per natanti; e) autorizzazioni al trasferimento in altra sede degli impianti pubblici stradali; f) attestazioni per il prelievo di carburanti in recipienti mobili presso distributori della rete ordinaria. 2. Ai comuni compete inoltre: a) ricevere la comunicazione relativa al trasferimento della titolarita' della autorizzazione di cui all'Art. 2. comma 8; b) ricevere la comunicazione delle modifiche agli impianti che non costituiscono potenziamento di essi, elencati nel piano; c) ricevere la comunicazione concernente la sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto di cui all'Art. 2, comma 12; d) verificare la legittimita' delle cause di sospensione temporanea dell'esercizio dell'impianto; e) applicare le sanzioni amministrative nei confronti dei titolari o dei gestori relativamente agli impianti di propria competenza; f) identificare gli impianti in condizioni di incompatibilita' con il territorio; g) trasmettere al servizio della programmazione energetica della Regione, contemporaneamente al rilascio, copia dei provvedimenti amministrativi di nuove autorizzazioni, trasferimenti, potenziamenti e dei provvedimenti autorizzativi allo smantellamento degli impianti. 3. Le funzioni di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate dagli sportelli unici per le attivita' produttive di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, ove costituiti.