Art. 9. Disciplina urbanistica 1. Gli impianti di distribuzione di carburante possono essere realizzati, purche' siano rispettate le condizioni e le previsioni definite nel piano, anche in deroga agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati alla data di entrata in vigore della presente legge, in tutte le zone omogenee del Piano regolatore generale comunale (P.R.G.C.) e nelle fasce di rispetto a protezione del nastro stradale, ad eccezione delle zone omogenee A dei centri storici primari di cui all'allegato F del piano urbanistico regionale generale approvato con decreto del presidente della giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., delle aree riservate a servizi e attrezzature collettive e delle aree vincolate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 2. Il P.R.G.C., anche con variante da adottarsi con la procedura prevista dall'Art. 32-bis della legge regionale n. 52/1991, come introdotto dall'Art. 3, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, e successive modificazioni, puo' escludere l'insediabilita' degli impianti in alcune zone omogenee fermo restando quanto previsto al comma 1 per le zone A; puo' introdurre norme di attuazione ad integrazione e specificazione delle previsioni di cui al comma l nonche' di modifiche dei criteri, requisiti e caratteristiche delle aree di localizzazione degli impianti di distribuzione di carburante definiti nel piano; puo' consentire e localizzare gli impianti anche nelle aree riservate a servizi e attrezzature collettive e nelle aree vincolate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e culturali di cui al decreto legislativo n. 490/1999, purche' gli insediamenti siano compatibili con la tutela del vincolo. 3. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche all'installazione degli impianti, stabilisce i criteri per la loro assegnazione e provvede, previa pubblicazione di bandi di gara.