Art. 9.
                       Disciplina urbanistica
    1.  Gli  impianti  di  distribuzione di carburante possono essere
realizzati,  purche'  siano  rispettate le condizioni e le previsioni
definite  nel  piano,  anche  in  deroga  agli  strumenti urbanistici
comunali  vigenti  o  adottati  alla  data di entrata in vigore della
presente  legge,  in  tutte  le  zone  omogenee  del Piano regolatore
generale  comunale  (P.R.G.C.) e nelle fasce di rispetto a protezione
del  nastro  stradale,  ad eccezione delle zone omogenee A dei centri
storici primari di cui all'allegato F del piano urbanistico regionale
generale  approvato con decreto del presidente della giunta regionale
15 settembre  1978,  n.  0826/Pres., delle aree riservate a servizi e
attrezzature  collettive  e  delle  aree  vincolate  ai  sensi  delle
disposizioni  in  materia  di  beni  ambientali e culturali di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
    2.  Il P.R.G.C., anche con variante da adottarsi con la procedura
prevista  dall'Art.  32-bis  della  legge  regionale n. 52/1991, come
introdotto  dall'Art. 3, comma 1, della legge regionale n. 34/1997, e
successive   modificazioni,  puo'  escludere  l'insediabilita'  degli
impianti  in  alcune  zone omogenee fermo restando quanto previsto al
comma  1  per  le  zone  A;  puo'  introdurre  norme di attuazione ad
integrazione  e  specificazione  delle  previsioni  di cui al comma l
nonche'  di  modifiche dei criteri, requisiti e caratteristiche delle
aree  di localizzazione degli impianti di distribuzione di carburante
definiti  nel piano; puo' consentire e localizzare gli impianti anche
nelle aree riservate a servizi e attrezzature collettive e nelle aree
vincolate ai sensi delle disposizioni in materia di beni ambientali e
culturali  di  cui  al  decreto  legislativo n. 490/1999, purche' gli
insediamenti siano compatibili con la tutela del vincolo.
    3.   Il   comune,   quando   intende   riservare  aree  pubbliche
all'installazione  degli  impianti,  stabilisce i criteri per la loro
assegnazione e provvede, previa pubblicazione di bandi di gara.