Regolamento  per  il funzionamento della Conferenza permanente per la
programmazione   sanitaria   e   socio-sanitaria  regionale,ai  sensi
        dell'Art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8.

                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente  regolamento  disciplina  il funzionamento della
Conferenza    permanente    per   la   programmazione   sanitaria   e
socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza.
                               Art. 2.
                    Insediamento della Conferenza
    1. La Conferenza e' insediata su convocazione dell'assessore alla
sanita'.
    2.  Nella seduta di insediamento, la Conferenza e' presieduta dal
componente piu' anziano di eta'.
                               Art. 3.
                    Convocazione della Conferenza
    1.  Il componente piu' anziano di eta' provvede alla convocazione
della seduta successiva a quella di insediamento al fine della nomina
del presidente.
    2.  Per la predetta seduta, il supporto logistico e organizzativo
e'  fornito  dal comune di provenienza del componente piu' anziano di
eta'.
    3.  Il presidente della Conferenza convoca la medesima ogni volta
ritenuto  opportuno  o su richiesta di almeno un terzo dei componenti
la medesima.
    4.  La  seduta  e'  fissata  tra  il quindicesimo ed il ventesimo
giorno dalla data della lettera di convocazione.
    5.  Con  la  lettera  di  convocazione  della seduta puo' essere,
contestualmente,   fissata   la  data  di  seconda  convocazione  per
l'ipotesi  in cui in prima convocazione dovesse risultare mancante il
"quorum" necessario per la sua validita'.
    6.  La  Conferenza  ha  sede  presso il comune di provenienza del
presidente della Conferenza medesima, che mette a disposizione idonei
locali  di  riunione  e  quant'altro occorra per l'espletamento delle
funzioni  attribuite  alla medesima, assicurando anche il servizio di
segreteria,  ivi  compresa  la  verbalizzazione  delle  sedute  della
Conferenza.
                               Art. 4.
Quorum  necessario  per  la  validita' della seduta e delle votazioni
                          della Conferenza
    1. In prima convocazione, la seduta e' valida allorche' il numero
dei  componenti  presenti raggiunga i due terzi dei componenti aventi
diritto.
    2.  In  seconda  convocazione,  la  seduta e' valida allorche' il
numero  dei componenti presenti raggiunga la maggioranza assoluta del
numero complessivo degli aventi diritto.
    3.   Le   deliberazioni  assunte  dalla  Conferenza  sono  valide
allorche' si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti.
    4.  Nell'ambito della Conferenza, ciascun componente e' portatore
di un voto.
                               Art. 5.
                        Nomina del presidente
    1.  Nella  seduta di cui all'Art. 3, si provvede all'elezione del
presidente  della  Conferenza,  nominando come tale il componente che
abbia  ricevuto  il maggior numero di preferenze rispetto a tutti gli
altri.
    2. La seduta per l'elezione del presidente e' valida allorche' il
numero  dei  componenti  presenti  raggiunga  i  due terzi del numero
complessivo degli aventi diritto.
    3.  La  deliberazione  per  l'elezione  del  presidente e' valida
qualora abbiano votato i due terzi dei presenti.
    4.  La  votazione  avviene  a scrutinio segreto e ciascun votante
puo' esprimere, al massimo, tre preferenze.
    5.  In caso di parita' di preferenze tra due o piu' candidati, si
procede  al  ballottaggio  e  risulta  eletto  colui  che ha ricevuto
il maggior numero di preferenze.
    6.  In caso di assenza o impedimento o vacanza del presidente, le
funzioni sono esercitate dal componente della Conferenza piu' anziano
di eta'.
                               Art. 6.
Convocazione,   ordine  del  giorno  e  pubblicita'  dei  verbali  di
                    discussione della Conferenza
    1.  Il  presidente  della  Conferenza, provvede alla convocazione
della  Conferenza con avviso scritto, da inviarsi al domicilio per la
carica di ciascuno dei componenti medesimi.
    2.  Con  l'avviso  di  convocazione di cui al comma 1, ovvero con
separato  avviso  indirizzato  ai  singoli  componenti e pervenuto al
domicilio  almeno  cinque giorni prima rispetto alla data fissata per
la  relativa  seduta,  il  presidente  comunica  gli  argomenti posti
all'ordine del giorno della medesima.
    3.  Ai verbali di discussione delle sedute della Conferenza viene
data  idonea  pubblicita',  mediante affissione dei medesimi all'albo
pretorio di tutti i comuni della Regione.
                               Art. 7.
                        Trattamento economico
    1.  Ai  componenti  della  Conferenza  non spetta alcun compenso,
fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio a carico del comune di
appartenenza, nei modi e termini stabiliti dalla vigente legislazione
per gli amministratori degli enti locali.
                               Art. 8.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente  regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto: il Presidente: TONDO