Regolamento per il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale,ai sensi dell'Art. 1 della legge regionale 9 marzo 2001, n. 8. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di seguito denominata Conferenza. Art. 2. Insediamento della Conferenza 1. La Conferenza e' insediata su convocazione dell'assessore alla sanita'. 2. Nella seduta di insediamento, la Conferenza e' presieduta dal componente piu' anziano di eta'. Art. 3. Convocazione della Conferenza 1. Il componente piu' anziano di eta' provvede alla convocazione della seduta successiva a quella di insediamento al fine della nomina del presidente. 2. Per la predetta seduta, il supporto logistico e organizzativo e' fornito dal comune di provenienza del componente piu' anziano di eta'. 3. Il presidente della Conferenza convoca la medesima ogni volta ritenuto opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti la medesima. 4. La seduta e' fissata tra il quindicesimo ed il ventesimo giorno dalla data della lettera di convocazione. 5. Con la lettera di convocazione della seduta puo' essere, contestualmente, fissata la data di seconda convocazione per l'ipotesi in cui in prima convocazione dovesse risultare mancante il "quorum" necessario per la sua validita'. 6. La Conferenza ha sede presso il comune di provenienza del presidente della Conferenza medesima, che mette a disposizione idonei locali di riunione e quant'altro occorra per l'espletamento delle funzioni attribuite alla medesima, assicurando anche il servizio di segreteria, ivi compresa la verbalizzazione delle sedute della Conferenza. Art. 4. Quorum necessario per la validita' della seduta e delle votazioni della Conferenza 1. In prima convocazione, la seduta e' valida allorche' il numero dei componenti presenti raggiunga i due terzi dei componenti aventi diritto. 2. In seconda convocazione, la seduta e' valida allorche' il numero dei componenti presenti raggiunga la maggioranza assoluta del numero complessivo degli aventi diritto. 3. Le deliberazioni assunte dalla Conferenza sono valide allorche' si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti. 4. Nell'ambito della Conferenza, ciascun componente e' portatore di un voto. Art. 5. Nomina del presidente 1. Nella seduta di cui all'Art. 3, si provvede all'elezione del presidente della Conferenza, nominando come tale il componente che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze rispetto a tutti gli altri. 2. La seduta per l'elezione del presidente e' valida allorche' il numero dei componenti presenti raggiunga i due terzi del numero complessivo degli aventi diritto. 3. La deliberazione per l'elezione del presidente e' valida qualora abbiano votato i due terzi dei presenti. 4. La votazione avviene a scrutinio segreto e ciascun votante puo' esprimere, al massimo, tre preferenze. 5. In caso di parita' di preferenze tra due o piu' candidati, si procede al ballottaggio e risulta eletto colui che ha ricevuto il maggior numero di preferenze. 6. In caso di assenza o impedimento o vacanza del presidente, le funzioni sono esercitate dal componente della Conferenza piu' anziano di eta'. Art. 6. Convocazione, ordine del giorno e pubblicita' dei verbali di discussione della Conferenza 1. Il presidente della Conferenza, provvede alla convocazione della Conferenza con avviso scritto, da inviarsi al domicilio per la carica di ciascuno dei componenti medesimi. 2. Con l'avviso di convocazione di cui al comma 1, ovvero con separato avviso indirizzato ai singoli componenti e pervenuto al domicilio almeno cinque giorni prima rispetto alla data fissata per la relativa seduta, il presidente comunica gli argomenti posti all'ordine del giorno della medesima. 3. Ai verbali di discussione delle sedute della Conferenza viene data idonea pubblicita', mediante affissione dei medesimi all'albo pretorio di tutti i comuni della Regione. Art. 7. Trattamento economico 1. Ai componenti della Conferenza non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio a carico del comune di appartenenza, nei modi e termini stabiliti dalla vigente legislazione per gli amministratori degli enti locali. Art. 8. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto: il Presidente: TONDO