Art. 2.
                         Accordo costitutivo
    1.  L'organizzazione e le funzioni dell'agenzia sono disciplinati
dalle  disposizioni  dell'accordo  costitutivo allegato alla presente
legge, quale parte integrante della stessa.
    2.  Le  modifiche  all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le
regioni  interessate,  sono  approvate con apposita deliberazione del
consiglio regionale.