Art. 2. Accordo costitutivo 1. L'organizzazione e le funzioni dell'agenzia sono disciplinati dalle disposizioni dell'accordo costitutivo allegato alla presente legge, quale parte integrante della stessa. 2. Le modifiche all'accordo, da adottarsi previa intesa fra le regioni interessate, sono approvate con apposita deliberazione del consiglio regionale.