Art. 4.
                      Disposizioni finanziarie
    1.  La  Regione,  in  fase  di  prima  applicazione  della legge,
utilizza  per  le  spese di funzionamento e per le spese di esercizio
delle  funzioni  attribuite  all'agenzia  le risorse trasferite dallo
Stato   in   attuazione   del   decreto   legislativo   n.  112/1998,
trasferendole annualmente all'agenzia.
    2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono
regolati con successivi atti amministrativi.
    3. Nella fase successiva la giunta regionale, viste le previsioni
annuali  dell'agenzia,  assegna  risorse  per  le finalita' di cui al
comma  1,  nei  limiti  delle disponibilita' finanziarie del bilancio
regionale.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 28 dicembre 2001
                                GHIGO