Art. 4. Disposizioni finanziarie 1. La Regione, in fase di prima applicazione della legge, utilizza per le spese di funzionamento e per le spese di esercizio delle funzioni attribuite all'agenzia le risorse trasferite dallo Stato in attuazione del decreto legislativo n. 112/1998, trasferendole annualmente all'agenzia. 2. I conseguenti movimenti finanziari sul bilancio regionale sono regolati con successivi atti amministrativi. 3. Nella fase successiva la giunta regionale, viste le previsioni annuali dell'agenzia, assegna risorse per le finalita' di cui al comma 1, nei limiti delle disponibilita' finanziarie del bilancio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 28 dicembre 2001 GHIGO