Allegato A
ACCORDO  COSTITUTIVO  DELL'AGENZIA  INTERREGIONALE  PER  IL  FIUME PO
                               (AIPO)
                               Art. 1.
                         Oggetto e contenuto
    1.  Con il presente accordo le regioni Emilia Romagna, Lombardia,
Piemonte  e  Veneto  istituiscono  l'agenzia  interregionale  per  la
gestione unitaria delle funzioni di cui all'art. 4.
    2.  Il presente accordo disciplina l'organizzazione e le funzioni
dell'agenzia nell'ambito del bacino idrografico del fiume Po.
                               Art. 2.
                             Generalita'
    1. L'agenzia e' denominata agenzia interregionale per il fiume Po
(AIPO),  ha  sede  in  Parma ed e' articolata in sezioni territoriali
determinate dal comitato d'indirizzo di cui all'art. 6.
    2.  Per  l'esercizio  delle funzioni di cui all'art. 4, l'agenzia
opera come ente strumentale delle regioni.
    3.  L'agenzia  ha personalita' giuridica pubblica ed e' dotata di
autonomia  amministrativa,  organizzativa,  contabile  e patrimoniale
secondo quanto previsto dal presente accordo.
                               Art. 3.
                  Ambito territoriale dell'agenzia
    1.  In fase di prima applicazione, l'agenzia esercita le funzioni
di  cui  all'art.  4  nell'ambito territoriale definito dall'allegata
cartografia, corrispondente alle competenze del Magistrato per il Po.
    2.  Per  la ridefinizione di tale ambito, entro dodici mesi dalla
costituzione  dell'agenzia  si  procede  a  verifica  e  le eventuali
modifiche della cartografia sono assunte previa intesa tra le regioni
interessate  ed  approvate  da  ciascuna di esse secondo le modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti.
                               Art. 4.
                              Funzioni
    1.  L'agenzia,  sulla base della pianificazione dell'autorita' di
bacino  e  della  programmazione  delle  singole  regioni,  svolge le
seguenti funzioni:
      a) la programmazione operativa degli interventi;
      b) la progettazione e attuazione degli interventi;
      c) la polizia idraulica;
      d) la gestione del servizio di piena;
      e) l'istruttoria   per   il   rilascio   dei  provvedimenti  di
concessione delle pertinenze idrauliche demaniali;
      f) il   monitoraggio  idrografico,  sulla  base  degli  accordi
interregionali  previsti,  in  attuazione  dell'art.  92  del decreto
legislativo  n.  112/1998, al fine di garantire l'unitarieta' a scala
di bacino idrografico.
    2.  L'agenzia  provvede a coordinare le attivita' funzionali alla
realizzazione e al mantenimento delle opere di navigazione.
                               Art. 5.
                             Avvalimento
    1.   Fermo   restando   l'ambito   istituzionale  delle  funzioni
attribuite all'agenzia ai sensi dell'art. 4, le regioni ricadenti nel
bacino  del  Po  possono  avvalersi  delle strutture dell'agenzia per
l'esercizio di proprie funzioni di difesa del suolo previa stipula di
convenzione con l'agenzia stessa e con oneri a proprio carico.
                               Art. 6.
                         Organi dell'agenzia
    1. Sono organi dell'agenzia:
      a) il comitato d'indirizzo;
      b) il direttore;
      c) il collegio dei revisori.
                               Art. 7.
                        Comitato di indirizzo
    1. Il comitato di indirizzo e' un organo collegiale formato dagli
assessori  delle regioni di cui all'art. 1 competenti in materia, con
presidenza a rotazione di durata biennale.
    2.   Il   comitato,  nell'ambito  delle  proprie  competenze,  in
particolare:
      a) conferisce e revoca l'incarico di direttore;
      b) stabilisce   gli   obiettivi  programmatici  e  ne  verifica
l'attuazione;
      c) definisce le articolazioni territoriali di cui all'art. 2;
      d) approva il regolamento di organizzazione e il regolamento di
contabilita' proposti dal direttore;
      e) approva  il bilancio di previsione, le relative variazioni e
il conto consuntivo predisposti dal direttore;
      f) approva    la    relazione    programmatica   sull'attivita'
dell'agenzia predisposta dal direttore;
      g) delibera  in  materia  di  accordi  per l'avvalimento di cui
all'art. 5.
    3.  Il  comitato  d'indirizzo adotta i propri atti all'unanimita'
dei  componenti e si dota, per lo svolgimento dei lavori, di apposito
regolamento interno.
                               Art. 8.
                          Comitato tecnico
    1.  Al  fine  di  garantire il raccordo operativo tra l'attivita'
dell'agenzia  e  quella  delle regioni, il comitato di indirizzo e il
direttore   si   avvalgono   di  un  comitato  tecnico  composto  dai
responsabili delle strutture competenti delle regioni di cui all'art.
1.
                               Art. 9.
                          D i r e t t o r e
    1. Il direttore e' scelto dal comitato d'indirizzo tra persone di
comprovata esperienza e competenza che abbiano ricoperto incarichi di
responsabilita' gestionale presso strutture pubbliche o private.
    2. Il direttore e' assunto con contratto di lavoro subordinato di
durata  non  superiore  a  5  anni  e  prorogabile una sola volta. Il
recesso  dal  contratto  e'  disciplinato  dall'art.  2119 del codice
civile.
    3.  Il  direttore  ha  la rappresentanza legale dell'agenzia e ad
esso   sono   attribuiti   tutti   i   poteri  di  gestione  tecnica,
amministrativa,  contabile,  salvo quelli attribuiti ai dirigenti dal
regolamento di organizzazione di cui all'art. 11.
    2.  Il  direttore,  sentito  il  comitato d'indirizzo, conferisce
l'incarico ai dirigenti.
    3.  Il  direttore  predispone  i  seguenti  atti,  sottoponendoli
all'approvazione del comitato d'indirizzo:
      a) il   regolamento  di  organizzazione  e  il  regolamento  di
contabilita';
      b) la   relazione   programmatica  e  la  relazione  gestionale
sull'attivita' svolta dall'agenzia;
      c) il  bilancio  di previsione, eventuali variazioni e il conto
consuntivo.
    4.  Il  direttore  trasmette  alle  giunte regionali la relazione
programmatica,  la  relazione  gestionale, il bilancio di previsione,
eventuali variazioni e il conto consuntivo.
                              Art. 10.
                        Collegio dei revisori
    1. Il collegio dei revisori e' nominato dal comitato d'indirizzo.
    2.  Il  collegio  dura  in  carica tre anni ed e' composto da tre
membri  effettivi ed un supplente, iscritti nel registro dei revisori
dei conti. Il collegio nomina fra i propri membri un presidente.
    3.  Il  collegio  esamina,  sotto  il  profilo  della regolarita'
contabile,  gli  atti  dell'agenzia,  comunicando  tempestivamente le
proprie osservazioni al comitato d'indirizzo e alle regioni.
                              Art. 11.
                     Organizzazione e personale
    1.   L'organizzazione   e   il  funzionamento  dell'agenzia  sono
disciplinati   con  apposito  regolamento  interno  da  emanarsi  nel
rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni   pubbliche),  conformemente  alle  disposizioni  del
presente accordo.
    2.  L'agenzia  ha una dotazione organica iniziale proveniente dal
magistrato per il Po.
    3.  Per  la  disciplina  del  rapporto  di  lavoro  del personale
dell'agenzia   si   applica  il  contratto  collettivo  del  comparto
regioni-enti locali.
    4.  E'  fatta  salva  la  possibilita' di assunzione di personale
tramite  procedure  selettive,  ai  sensi  del decreto legislativo n.
165/2001.
                              Art. 12.
                             Patrimonio
    1.  Il  patrimonio dell'agenzia e' costituito dai beni trasferiti
dallo   Stato  ai  sensi  dei  provvedimenti  emanati  in  attuazione
dell'art.  7  del  decreto  legislativo  n.  112/1998,  dalle regioni
nonche' dai beni pervenuti ad altro titolo.
    2.  In  caso  di  scioglimento  dell'agenzia  i beni immobili che
compongono  il  patrimonio  vengono  trasferiti  alla Regione nel cui
territorio insistono i beni stessi.
                              Art. 13.
                 Ordinamento contabile dell'Agenzia
    1.  L'ordinamento  contabile  dell'agenzia  e' disciplinato sulla
base  dei principi di cui al decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76
(Principi  fondamentali  e  norme  di  coordinamento  in  materia  di
bilancio  e di contabilita' delle regioni, in attuazione dell'art. 1,
comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).
    2.  Il  bilancio dell'agenzia e' redatto in termini finanziari di
competenza  e  di  cassa,  nel rispetto dei principi dell'annualita',
dell'integrita',     della     specificazione,    dell'universalita',
dell'unita',  della  veridicita'  della pubblicita', della chiarezza,
del  pareggio  finanziario e delle norme stabilite dal regolamento di
contabilita'.
    3.  Il  comitato  di indirizzo approva il bilancio di previsione,
l'assestamento  e  le  variazioni  allo  stesso  secondo le modalita'
previste dal regolamento di contabilita'. Contestualmente al bilancio
annuale,  il comitato di indirizzo approva un bilancio pluriennale in
termini di competenza, di durata non inferiore ad un triennio.
    4.  Il  rendiconto  dell'agenzia  e'  formato  secondo  le regole
stabilite dal regolamento di contabilita'.
    5.  L'agenzia esercita i controlli interni, compreso il controllo
di  gestione,  secondo le modalita' stabilite dal decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  286  (Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti  di  monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei  risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche,
a  norma  dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), nonche' dal
regolamento di contabilita'.
    6. L'agenzia non puo' contrarre mutui e prestiti.
                              Art. 14.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Il  comitato  di indirizzo provvede alla scelta del direttore
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle
leggi regionali istitutive dell'agenzia.
    2.  Il subentro dell'agenzia nelle funzioni del magistrato per il
Po  ha effetto secondo le modalita' stabilite nell'accordo stipulato,
ai  sensi  dell'art.  4  del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 14 dicembre 2000, con il Ministero competente.