Art. 12.
Modificazioni  ed  integrazione  dell'Art.  11  della legge regionale
    18 novembre 1998, n. 31 "Funzioni e competenze della Regione"
    1.  All'Art. 17, comma 2, della legge regionale 18 novembre 1998,
n. 37, sono apportare le seguenti modificazioni:
      a) alla  lettera  a)  la  parola:  "redige" e' sostituita dalla
seguente: "approva";
      b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
        "c)  aggiorna periodicamente il piano regionale dei trasporti
e   ripartisce   annualmente  le  risorse  finanziarie  destinate  al
finanziamento dei servizi minimi con l'atto di indirizzo triennale di
cui  all'Art.  21,  tenendo  anche conto delle misure per favorire la
crescita  delle  risorse  umane  e  strumentali  e  lo sviluppo degli
strumenti gestionali degli enti locali concedenti, previste nel piano
regionale dei trasporti di cui all'Art. 11, comma 2, lettera o-bis)";
      c) alla  lettera  f),  le parole: "approva i piani triennali e"
sono soppresse;
      d) dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente:
        "i-bis)  approva i regolamenti di cui all'Art. 23 della legge
31 gennaio 1994, n. 97".
    2.  All'Art.  17, comma 3 della legge regionale 18 novembre 1998,
n.  37,  le  parole: "ed i)" sono sostituite dalle seguenti: ", i) ed
i-bis)".