Art. 14. Modificazioni ed integrazione dell'Art. 19 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37 "Funzioni e competenze del comune" 1. All'Art. 19, comma 2 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a), le parole: "agli articoli 12 e 13" sono sostituite dalle seguenti: "all'Art. 12 comma 5-bis;"; b) alla lettera b), le parole: "partecipa alla programmazione dei" sono sostituite dalle seguenti: programma i"; c) alla lettera c), le parole: "partecipa alla definizione dei" sono sostituite dalle seguenti: "approva i"; d) alla lettera e), dopo le parole: "a domanda debole" sono soppresse le seguenti: "proponendone l'inclusione nei programmi triennali"; e) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: "l) contribuisce al funzionamento dell'osservatorio di cui all'Art. 33, fornendo dati sulla mobilita' e sui servizi programmati e concessi". 2. All'Art. 19, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, dopo le parole: "invia alla provincia" sono aggiunte le seguenti: "e all'osservatorio della mobilita' di cui all'Art. 33".