Art. 16.
     Integrazione della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37
    1.  Dopo l'Art. 21 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37,
e' aggiunto il seguente:
      "Art. 21-bis. (Strumenti di supporto tecnico-operativo) - 1. Le
province e i comuni concedenti possono istituire, in forma associata,
strumenti   di   supporto   tecnico-operativo   per   l'attivita'  di
programmazione  e  pianificazione del trasporto pubblico locale e per
l'affidamento dei servizi.
    2.  Attraverso  gli  strumenti  di cui al comma 1, possono essere
svolti in particolare i seguenti compiti:
      a) programmazione,  progettazione,  organizzazione e promozione
dei  servizi  pubblici  di  trasporto  integrati  tra  loro  e con la
mobilita' privata;
      b) progettazione  e  organizzazione  dei  servizi complementari
della  mobilita',  con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi,
all'accesso  ai  centri  urbani,  ai relativi sistemi e tecnologie di
informazione e controllo;
      c) gestione  delle  procedure concorsuali per l'affidamento dei
servizi;
      d) controllo dell'attuazione dei contratti di servizio;
      e) ogni  altra funzione conferita agli enti concedenti ai sensi
della presente legge".