Art. 2.
Modificazione  ed  integrazioni  dell'Art.  5  della  legge regionale
            18 novembre 1998, n. 37 "Servizi ferroviari"
    1. All'Art. 5 della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      a) il comma 2, e' sostituito dal seguente:
        "2.  La  giunta  regionale,  alfine di assicurare la gestione
unitaria  dei servizi ferroviari, puo' promuovere, ai sensi dell'Art.
16  dello  Statuto  regionale,  la  costituzione  di  una  societa' a
compartecipazione pubblico privata";
      b) dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
        "2-bis.  La giunta regionale trascorso il periodo transitorio
previsto   dall'Art.   18,   comma   3-bis  del  decreto  legislativo
19 novembre  1997,  n. 422 e successive modificazioni e integrazioni,
affida  la  gestione  dei  servizi  ferroviari  attraverso  procedure
concorsuali,  sulla base dei contratti di servizio di cui all'Art. 19
del decreto legislativo stesso.";
      e) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
        "4-bis.  I  servizi interferenti con quelli ferroviari di cui
al  comma  4  sono  quelli che presentano analogia nella tipologia di
trasporto  relativamente  agli  orari  di partenza ai percorsi e alle
fermate,  fatto  salvo  l'obiettivo  del  riequilibrio  intermodale a
favore del ferro."