Art. 23.
Sostituzione  dell'Art. 33 della legge regionale 18 novembre 1998, n.
37 "Modifiche della legge regionale 13 marzo 1995, n. 10 e successive
                    modificazioni e integrazioni"
    1.  L'Art.  33  della legge regionale 18 novembre 1998, n. 37, e'
sostituito dal seguente:
    "Art.  33. (Osservatorio della mobilita) - 1. La giunta regionale
istituisce  presso  la  direzione  politiche territoriali, ambiente e
infrastrutture   una  specifica  struttura  organizzativa  denominata
osservatorio della mobilita'" con il compito di:
      a) acquisire,   aggiornare,  analizzare  ed  elaborare  i  dati
connessi  alla  mobilita'  regionale, anche ai fini della valutazione
della  relativa tendenza, con particolare riferimento alla domanda ed
all'offerta dei servizi;
      b) fornire  alla  giunta  regionale  ed  agli  enti  locali  il
supporto informativo per la pianificazione, programmazione e gestione
del trasporto;
      c) definire  le procedure, anche automatizzate, di acquisizione
ed  aggiornamento  dei dati di cui alla lettera b), in collaborazione
con le province, i comuni e le aziende.
    2.  Per  il  coordinamento  dell'attivita'  di  cui al comma 1 e'
costituito  un  comitato  composto  dai  rappresentanti  di  Regione,
province,  comuni  e  aziende.  I rappresentanti delle province e dei
comuni sono nominati dal consiglio delle autonomie locali.".