Art. 10. Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico 1. E' istituito il Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico (FRRITT), che contiene le risorse finanziarie per gli interventi indicati nel programma di cui all'Art. 3, integrato con il Fondo unico regionale per le attivita' produttive industriali istituito ai sensi dell'Art. 53 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3.