Art. 10.
Fondo  regionale  per  la  ricerca,  l'innovazione e il trasferimento
                             tecnologico
    1.  E' istituito il Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione
e  il  trasferimento  tecnologico  (FRRITT),  che contiene le risorse
finanziarie per gli interventi indicati nel programma di cui all'Art.
3, integrato con il Fondo unico regionale per le attivita' produttive
industriali  istituito  ai  sensi  dell'Art. 53 della legge regionale
21 aprile 1999, n. 3.