Art. 11. Azioni comuni delle universita' e degli enti pubblici di ricerca 1. Per le finalita' specificate all'art. 6, comma 3, della presente legge, la Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a partecipare, ai sensi dell'Art. 47 del proprio statuto, alla societa' consortile a responsabilita' limitata ASTER cui partecipano le universita' ed enti pubblici di ricerca operanti nel territorio regionale. 2. A tal fine la Regione e' autorizzata ad acquistare quote sociali di detta societa' fino ad un valore massimo di 250.000 Euro. 3. La partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti condizioni: a) che lo statuto o l'atto costitutivo della societa' conferiscano alla Regione la facolta' di nominare il presidente del consiglio di amministrazione nonche' il presidente del collegio sindacale, a norma dell'Art. 2458 del codice civile; b) che la societa' abbia uno scopo sociale compatibile con le attivita' di cui al comma 1; e) che vi sia e permanga la partecipazione societaria maggioritaria delle universita' pubbliche operanti nel territorio regionale e della Regione Emilia-Romagna. 4. La Regione Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere la quota di propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene determinato, ai sensi dell'Art. 2614 del codice civile, con le modalita' previste dallo statuto della societa'. 5. I diritti societari spettanti alla quota di partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla societa' sono esercitati dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato. 6. Spetta al consiglio regionale deliberare in merito alla continuazione del vincolo societario, in presenza di modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto che incidano sugli scopi e sulle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, del presente articolo. 7. La giunta regionale e' autorizzata a stipulare un'apposita convenzione con la societa' consortile per la partecipazione ed il sostegno al programma di attivita' della societa' stessa, corrispondente alle attivita' indicate nel comma 3 dell'Art. 6, nonche' per le attivita' di supporto e di assistenza tecnica di cui alla presente legge. 8. Detta convenzione disciplina: a) le modalita' e procedure di conferimento alla societa' consortile dei finanziamenti connessi alle attivita' specificate nel precedente comma e alle altre attivita' che la societa' potra' svolgere; b) il sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi di risultato delle attivita' svolte; c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e a consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.