Art. 11.
  Azioni comuni delle universita' e degli enti pubblici di ricerca
    1.  Per  le  finalita'  specificate  all'art.  6,  comma 3, della
presente   legge,   la   Regione   Emilia-Romagna  e'  autorizzata  a
partecipare, ai sensi dell'Art. 47 del proprio statuto, alla societa'
consortile  a  responsabilita'  limitata  ASTER  cui  partecipano  le
universita'  ed  enti  pubblici  di  ricerca  operanti nel territorio
regionale.
    2.  A  tal  fine  la  Regione  e' autorizzata ad acquistare quote
sociali di detta societa' fino ad un valore massimo di 250.000 Euro.
    3.  La  partecipazione della Regione e' subordinata alle seguenti
condizioni:
      a) che   lo   statuto   o  l'atto  costitutivo  della  societa'
conferiscano  alla  Regione la facolta' di nominare il presidente del
consiglio  di  amministrazione  nonche'  il  presidente  del collegio
sindacale, a norma dell'Art. 2458 del codice civile;
      b) che  la  societa' abbia uno scopo sociale compatibile con le
attivita' di cui al comma 1;
      e) che   vi   sia   e  permanga  la  partecipazione  societaria
maggioritaria  delle  universita'  pubbliche  operanti nel territorio
regionale e della Regione Emilia-Romagna.
    4.  La  Regione  Emilia-Romagna e' autorizzata a corrispondere la
quota  di  propria spettanza al fondo consortile il cui importo viene
determinato,  ai  sensi  dell'Art.  2614  del  codice  civile, con le
modalita' previste dallo statuto della societa'.
    5.  I  diritti  societari  spettanti alla quota di partecipazione
della  Regione  Emilia-Romagna  alla  societa'  sono  esercitati  dal
presidente della giunta regionale o da un suo delegato.
    6.  Spetta  al  consiglio  regionale  deliberare  in  merito alla
continuazione  del  vincolo  societario, in presenza di modificazioni
dell'atto  costitutivo  e  dello  statuto  che incidano sugli scopi e
sulle condizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, del presente articolo.
    7.  La  giunta  regionale  e' autorizzata a stipulare un'apposita
convenzione  con  la  societa' consortile per la partecipazione ed il
sostegno   al   programma   di   attivita'   della  societa'  stessa,
corrispondente  alle  attivita'  indicate  nel  comma  3 dell'Art. 6,
nonche'  per  le attivita' di supporto e di assistenza tecnica di cui
alla presente legge.
    8. Detta convenzione disciplina:
      a) le  modalita'  e  procedure  di  conferimento  alla societa'
consortile  dei finanziamenti connessi alle attivita' specificate nel
precedente  comma  e  alle  altre  attivita'  che  la societa' potra'
svolgere;
      b) il  sistema di monitoraggio, di rendicontazione e di analisi
di risultato delle attivita' svolte;
      c) le verifiche che la Regione puo' svolgere in corso d'opera e
a consuntivo sullo stato di attuazione della convenzione.