Art. 12.
                      Disposizione finanziaria
    Agli  oneri derivanti dall'attivazione del Fondo regionale per la
ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico di cui all'Art.
10,  nonche'  dalle  attivita'  di  valutazione e monitoraggio di cui
all'Art.  9,  si  fa fronte mediante l'istituzione di apposite unita'
previsionali  di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che
verranno  dotati  della  necessaria disponibilita' ai sensi di quanto
disposto dall'Art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40.
    2.  Agli  oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla
societa'  di  cui  all'Art. 11 si fa fronte mediante l'istituzione di
apposita unita' previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio
regionale, che verra' dotato della necessaria disponibilita' ai sensi
di  quanto  disposto  dall'art.  40 della legge regionale 15 novembre
2001,  n.  40,  e  per  gli  oneri  derivanti dal finanziamento delle
attivita'   ad   essa   affidate  dalla  Regione,  nell'ambito  degli
stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.