Art. 12. Disposizione finanziaria Agli oneri derivanti dall'attivazione del Fondo regionale per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico di cui all'Art. 10, nonche' dalle attivita' di valutazione e monitoraggio di cui all'Art. 9, si fa fronte mediante l'istituzione di apposite unita' previsionali di base e relativi capitoli nel bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'Art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. 2. Agli oneri derivanti dalla partecipazione della Regione alla societa' di cui all'Art. 11 si fa fronte mediante l'istituzione di apposita unita' previsionale di base e relativo capitolo nel bilancio regionale, che verra' dotato della necessaria disponibilita' ai sensi di quanto disposto dall'art. 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40, e per gli oneri derivanti dal finanziamento delle attivita' ad essa affidate dalla Regione, nell'ambito degli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1.