Art. 13.
                      Disposizione transitoria
    1.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge  il
programma   regionale  per  la  ricerca  industriale,  innovazione  e
trasferimento  tecnologico  di  cui  all'Art.  3,  e'  approvato come
integrazione  del  programma  triennale  per  le attivita' produttive
previsto dall'Art. 54 della legge regionale n. 3 del 1999.
    2.  In  sede di prima applicazione della presente legge l'accordo
di   cui   al  comma  3,  dell'Art.  6,  e'  costituito  dall'accordo
sottoscritto  in  data 19 febbraio 2001 fra l'Universita' degli studi
di  Bologna,  l'Universita'  degli  studi  di Modena e Reggio-Emilia,
l'Universita'  degli  studi  di Ferrara, l'Universita' degli studi di
Parma,  il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Ente nazionale
Energie  alternative  (ENEA),  la Regione Emilia-Romagna, la societa'
ERVET S.p.a., aperto alla sottoscrizione delle altre universita'.