Art. 13. Disposizione transitoria 1. In sede di prima applicazione della presente legge il programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico di cui all'Art. 3, e' approvato come integrazione del programma triennale per le attivita' produttive previsto dall'Art. 54 della legge regionale n. 3 del 1999. 2. In sede di prima applicazione della presente legge l'accordo di cui al comma 3, dell'Art. 6, e' costituito dall'accordo sottoscritto in data 19 febbraio 2001 fra l'Universita' degli studi di Bologna, l'Universita' degli studi di Modena e Reggio-Emilia, l'Universita' degli studi di Ferrara, l'Universita' degli studi di Parma, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'Ente nazionale Energie alternative (ENEA), la Regione Emilia-Romagna, la societa' ERVET S.p.a., aperto alla sottoscrizione delle altre universita'.