Art. 2. Definizioni 1. Ai fini della presente legge si intende per: a) ricerca fondamentale, l'attivita' che mira all'ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche; b) ricerca applicata o di interesse industriale, di seguito indicata come "ricerca industriale", la ricerca pianificata, applicazioni sperimentali a fine di testaggio o indagini tematiche miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi prodotti, processi produttivi o servizi o comportare un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti nel breve e medio periodo, ricerca orientata alla sostenibilita' ambientale, nei cicli produttivi e nei prodotti finali, nei materiali, nelle produzioni e nei consumi energetici; c) attivita' di sviluppo precompetitivo, la traduzione del risultato della ricerca industriale in un piano, progetto o disegno per la realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati alla vendita o all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di prototipi; tale attivita' non comprende le modifiche, anche se migliorative, ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti; d) innovazione, il rinnovo e l'ampliamento della gamma dei prodotti e dei servizi, l'attuazione di nuovi metodi di produzione, d'approvvigionamento e di distribuzione; l'introduzione di mutamenti nella gestione, nell'organizzazione e nelle condizioni di lavoro nonche' nella commessa qualificazione dei lavoratori; e) trasferimento tecnologico, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale al fine di favorire l'acquisizione, la circolazione di informazioni e la disponibilita' di competenze tecniche specifiche; f) laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico, le strutture costituite per svolgere progetti di ricerca industriale e innovazione, nonche' funzioni specialistiche finalizzate al trasferimento tecnologico; g) centri per l'innovazione, le strutture costituite per svolgere attivita' e servizi di trasferimento tecnologico.