Art. 2.
                             Definizioni
    1. Ai fini della presente legge si intende per:
      a) ricerca  fondamentale,  l'attivita' che mira all'ampliamento
delle conoscenze scientifiche e tecniche;
      b) ricerca  applicata  o  di  interesse industriale, di seguito
indicata   come   "ricerca   industriale",  la  ricerca  pianificata,
applicazioni  sperimentali  a  fine di testaggio o indagini tematiche
miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per mettere a punto nuovi
prodotti,  processi  produttivi  o  servizi  o comportare un notevole
miglioramento  dei  prodotti, processi produttivi o servizi esistenti
nel  breve  e  medio  periodo,  ricerca orientata alla sostenibilita'
ambientale,   nei   cicli  produttivi  e  nei  prodotti  finali,  nei
materiali, nelle produzioni e nei consumi energetici;
      c) attivita'  di  sviluppo  precompetitivo,  la  traduzione del
risultato  della  ricerca industriale in un piano, progetto o disegno
per la realizzazione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi
ovvero per il miglioramento di quelli esistenti, siano essi destinati
alla  vendita  o  all'utilizzazione diretta, compresa la creazione di
prototipi;  tale  attivita'  non  comprende  le  modifiche,  anche se
migliorative,  ordinarie  o periodiche apportate a prodotti, linee di
produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti;
      d) innovazione,  il  rinnovo  e  l'ampliamento  della gamma dei
prodotti  e  dei servizi, l'attuazione di nuovi metodi di produzione,
d'approvvigionamento  e di distribuzione; l'introduzione di mutamenti
nella  gestione,  nell'organizzazione  e  nelle  condizioni di lavoro
nonche' nella commessa qualificazione dei lavoratori;
      e) trasferimento tecnologico, il trasferimento delle conoscenze
e  delle tecnologie tra enti di ricerca e sistema industriale al fine
di  favorire  l'acquisizione,  la  circolazione  di informazioni e la
disponibilita' di competenze tecniche specifiche;
      f) laboratori   di  ricerca  e  trasferimento  tecnologico,  le
strutture  costituite  per svolgere progetti di ricerca industriale e
innovazione,   nonche'   funzioni   specialistiche   finalizzate   al
trasferimento tecnologico;
      g) centri   per  l'innovazione,  le  strutture  costituite  per
svolgere attivita' e servizi di trasferimento tecnologico.