Art. 3. Programma regionale per la ricerca industriale innovazione e trasferimento tecnologico 1. Il consiglio regionale, su proposta della giunta, per le finalita' di cui all'Art. 1, approva, nell'ambito del programma triennale per le attivita' produttive di cui all'Art. 54 della legge regionale n. 3 del 1999, il programma regionale per la ricerca industriale, innovazione e trasferimento tecnologico che definisce le azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6. 2. La giunta, sulla base del programma approvato dal consiglio regionale approva un programma operativo che specifica, in riferimento a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per le diverse azioni, le tipologie dei contributi ammissibili e le relative modalita' di concessione ed erogazione, nonche' i soggetti ammissibili di cui all'art. 8.