Art. 3.
Programma   regionale   per  la  ricerca  industriale  innovazione  e
                      trasferimento tecnologico
    1.  Il  consiglio  regionale,  su  proposta  della giunta, per le
finalita'  di  cui  all'Art.  1,  approva,  nell'ambito del programma
triennale  per le attivita' produttive di cui all'Art. 54 della legge
regionale  n.  3  del  1999,  il  programma  regionale per la ricerca
industriale, innovazione e trasferimento tecnologico che definisce le
azioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
    2.  La  giunta,  sulla base del programma approvato dal consiglio
regionale   approva   un   programma   operativo  che  specifica,  in
riferimento  a ciascuna azione, l'attribuzione degli stanziamenti per
le  diverse  azioni,  le  tipologie  dei  contributi ammissibili e le
relative  modalita'  di concessione ed erogazione, nonche' i soggetti
ammissibili di cui all'art. 8.