Art. 4. Azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale verso la ricerca industriale e strategica 1. Le azioni volte alle finalita' di cui alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno di attivita' imprenditoriali svolte da imprese singole e da loro consorzi rivolte a: a) attivita' di ricerca industriale e di sviluppo finalizzate all'innovazione tecnologica e di prodotto; b) l'elaborazione di progetti preliminari ed esecutivi per attivita' di sviluppo precompetitivo o di innovazione o di trasferimento tecnologico, come definiti all'Art. 2;. c) lo sviluppo di laboratori di ricerca industriale, su temi di rilevante interesse per il territorio regionale, anche in cooperazione tra piccole e medie imprese, e tra imprese, universita', centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione; d) l'elaborazione di studi di fattibilita' per l'accesso a programmi e finanziamenti comunitari, nazionali e privati per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione. 2. Dette azioni prevedono altresi' la valorizzazione dei risultati della ricerca per la creazione di nuove attivita' imprenditoriali e professionali ad alto contenuto tecnologico mediante: a) la concessione di contributi a programmi per la promozione di attivita' imprenditoriali o professionali attuati da universita', enti di ricerca o altri enti appositamente costituiti, per realizzare servizi specialistici, assistenza scientifica, ivi compresa l'assunzione da parte dei soggetti partecipanti di oneri relativi a spese per borse di ricerca; b) la concessione di contributi e garanzie per spese di avviamento e primo investimento; c) la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati all'intervento in dette imprese.