Art. 4.
Azioni  per  lo  sviluppo  del  sistema produttivo regionale verso la
                  ricerca industriale e strategica
    1.  Le  azioni  volte  alle  finalita' di cui alla lettera a) del
comma  1  dell'Art.  1,  prevedono,  in  particolare,  il sostegno di
attivita'  imprenditoriali  svolte  da  imprese  singole  e  da  loro
consorzi rivolte a:
      a) attivita'  di  ricerca industriale e di sviluppo finalizzate
all'innovazione tecnologica e di prodotto;
      b) l'elaborazione  di  progetti  preliminari  ed  esecutivi per
attivita'   di   sviluppo   precompetitivo  o  di  innovazione  o  di
trasferimento tecnologico, come definiti all'Art. 2;.
      c) lo sviluppo di laboratori di ricerca industriale, su temi di
rilevante   interesse   per   il   territorio   regionale,  anche  in
cooperazione tra piccole e medie imprese, e tra imprese, universita',
centri di ricerca, laboratori di ricerca e centri per l'innovazione;
      d) l'elaborazione  di  studi  di  fattibilita'  per l'accesso a
programmi  e  finanziamenti  comunitari,  nazionali  e privati per la
ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione.
    2.   Dette   azioni  prevedono  altresi'  la  valorizzazione  dei
risultati   della   ricerca  per  la  creazione  di  nuove  attivita'
imprenditoriali   e   professionali  ad  alto  contenuto  tecnologico
mediante:
      a) la  concessione  di contributi a programmi per la promozione
di  attivita' imprenditoriali o professionali attuati da universita',
enti di ricerca o altri enti appositamente costituiti, per realizzare
servizi   specialistici,   assistenza   scientifica,   ivi   compresa
l'assunzione  da  parte dei soggetti partecipanti di oneri relativi a
spese per borse di ricerca;
      b) la  concessione  di  contributi  e  garanzie  per  spese  di
avviamento e primo investimento;
      c) la partecipazione al finanziamento di fondi chiusi destinati
all'intervento in dette imprese.