Art. 5.
 Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche
    1.  Le  azioni  volte  alle  finalita' di cui alla lettera b) del
comma  1  dell'Art.  1,  prevedono,  in  particolare,  il  sostegno a
programmi  aventi  ad  oggetto  interventi  per  il  trasferimento di
conoscenze  e  competenze  tecniche  in  specifici ambiti promossi da
universita',  enti di ricerca o richieste da imprese in forma singola
o  associata, nonche' associazioni di imprese, presenti nella Regione
Emilia-Romagna, mediante:
      a) il   cofinanziamento   di  contratti  per  il  trasferimento
tecnologico,  stipulati  da  universita'  ed  enti di ricerca, con le
imprese  o  loro  associazioni  o consorzi; a detti contratti possono
partecipare gli enti acereditati per la formazione professionale;
      b) l'erogazione  di contributi per le spese relative a borse di
ricerca   per   attivita'   e  progetti  di  ricerca,  innovazione  e
trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese;
      c) programmi per favorire la mobilita' o il distacco temporaneo
di  personale  delle universita' e degli enti di ricerca in attivita'
di  ricerca  e  trasferimento  tecnologico presso le imprese, secondo
quanto  previsto  dall'Art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297.