Art. 5. Azioni per il trasferimento di conoscenze e competenze tecnologiche 1. Le azioni volte alle finalita' di cui alla lettera b) del comma 1 dell'Art. 1, prevedono, in particolare, il sostegno a programmi aventi ad oggetto interventi per il trasferimento di conoscenze e competenze tecniche in specifici ambiti promossi da universita', enti di ricerca o richieste da imprese in forma singola o associata, nonche' associazioni di imprese, presenti nella Regione Emilia-Romagna, mediante: a) il cofinanziamento di contratti per il trasferimento tecnologico, stipulati da universita' ed enti di ricerca, con le imprese o loro associazioni o consorzi; a detti contratti possono partecipare gli enti acereditati per la formazione professionale; b) l'erogazione di contributi per le spese relative a borse di ricerca per attivita' e progetti di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico in collaborazione con le imprese; c) programmi per favorire la mobilita' o il distacco temporaneo di personale delle universita' e degli enti di ricerca in attivita' di ricerca e trasferimento tecnologico presso le imprese, secondo quanto previsto dall'Art. 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.