Art. 6.
                          Sviluppo di rete
    1.  Le  azioni  volte  alle  finalita' di cui alla lettera c) del
comma  1  dell'Art.  1,  prevedono  in  particolare  lo  sviluppo nel
territorio  regionale  di  una  rete  di  "Laboratori  di  ricerca  e
trasferimento  tecnologico"  o  "Centri per l'innovazione"; la giunta
regionale   stabilisce  con  successivo  atto  i  requisiti  di  tali
laboratori o centri per l'accesso alle agevolazioni regionali.
    2.  Dette  azioni  prevedono  il sostegno a progetti promossi dai
laboratori  o  centri  di  ricerca  per  la  ricerca industriale o lo
sviluppo  precompetitivo, nonche' per il trasfenmento o la diffusione
di conoscenze tecnologiche, realizzati in collaborazione con imprese,
singole  o  associate,  associazioni  di  imprese  o  altri soggetti,
pubblici o privati, interessati.
    3.  Dette  azioni  prevedono  altresi'  la promozione, tramite un
accordo  tra  la Regione Emilia-Romagna, le universita' e gli enti di
ricerca  insediati  nel  territorio  regionale,  di azioni comuni, di
particolare rilevanza e di interesse generale, quali:
      a) la  costituzione e gestione di una strumentazione integrata,
con  una  banca  dati,  anche  telematica,  per l'utilizzazione delle
competenze  scientifiche  e tecnologiche presenti nelle universita' e
negli  enti  di  cui  al  presente comma per favorire l'accesso degli
utilizzatori  alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti
a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
      b) la    facilitazione    dell'accesso   alle   apparecchiature
scientifiche  e  tecniche  presenti nelle universita' e negli enti di
cui al comma 3 da parte delle imprese;
      c) la  promozione  ed  organizzazione  delle prestazioni svolte
presso le imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche
delle  universita'  e  degli enti di ricerca insediati nel territorio
regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'Art. 5;
      d) la  realizzazione  di strumenti ed attivita' di supporto per
l'organizzazione  di  programmi dedicati al trasferimento tecnologico
ed   alla   connessa   diffusione  di  conoscenze  nell'ambito  delle
istituzioni scientifiche;
      e) lo   sviluppo   di  iniziative  di  assistenza  tecnica  per
l'accesso  e  la  partecipazione  delle  universita'  e degli enti di
ricerca  insediati  nel territorio regionale a programmi comunitari o
nazionali di ricerca;
      f) lo  sviluppo  di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di
interesse  industriale  a rilevante impatto per il sistema produttivo
regionale  promossi  da universita' o altri enti di ricerca insediati
nel  territorio  regionale,  anche  in collaborazione con imprese, in
forma singola o associata, nonche' associazioni di imprese.