Art. 6. Sviluppo di rete 1. Le azioni volte alle finalita' di cui alla lettera c) del comma 1 dell'Art. 1, prevedono in particolare lo sviluppo nel territorio regionale di una rete di "Laboratori di ricerca e trasferimento tecnologico" o "Centri per l'innovazione"; la giunta regionale stabilisce con successivo atto i requisiti di tali laboratori o centri per l'accesso alle agevolazioni regionali. 2. Dette azioni prevedono il sostegno a progetti promossi dai laboratori o centri di ricerca per la ricerca industriale o lo sviluppo precompetitivo, nonche' per il trasfenmento o la diffusione di conoscenze tecnologiche, realizzati in collaborazione con imprese, singole o associate, associazioni di imprese o altri soggetti, pubblici o privati, interessati. 3. Dette azioni prevedono altresi' la promozione, tramite un accordo tra la Regione Emilia-Romagna, le universita' e gli enti di ricerca insediati nel territorio regionale, di azioni comuni, di particolare rilevanza e di interesse generale, quali: a) la costituzione e gestione di una strumentazione integrata, con una banca dati, anche telematica, per l'utilizzazione delle competenze scientifiche e tecnologiche presenti nelle universita' e negli enti di cui al presente comma per favorire l'accesso degli utilizzatori alle conoscenze, in accordo con gli strumenti esistenti a livello nazionale, comunitario ed internazionale; b) la facilitazione dell'accesso alle apparecchiature scientifiche e tecniche presenti nelle universita' e negli enti di cui al comma 3 da parte delle imprese; c) la promozione ed organizzazione delle prestazioni svolte presso le imprese da personale con competenze scientifiche e tecniche delle universita' e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale, ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'Art. 5; d) la realizzazione di strumenti ed attivita' di supporto per l'organizzazione di programmi dedicati al trasferimento tecnologico ed alla connessa diffusione di conoscenze nell'ambito delle istituzioni scientifiche; e) lo sviluppo di iniziative di assistenza tecnica per l'accesso e la partecipazione delle universita' e degli enti di ricerca insediati nel territorio regionale a programmi comunitari o nazionali di ricerca; f) lo sviluppo di iniziative di ricerca connesse ad ambiti di interesse industriale a rilevante impatto per il sistema produttivo regionale promossi da universita' o altri enti di ricerca insediati nel territorio regionale, anche in collaborazione con imprese, in forma singola o associata, nonche' associazioni di imprese.