Art. 7. Tipologie di finanziamenti ammissibili 1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge la Regione concede: a) contributi in conto capitale; b) contributi in conto interessi; c) crediti di imposta o bonus fiscali previsti dalla vigente legislazione; d) prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso alle prestazioni fornite da fondi di garanzia.