Art. 7.
               Tipologie di finanziamenti ammissibili
    1.  Per  l'attuazione  degli  interventi  previsti dalla presente
legge la Regione concede:
      a) contributi in conto capitale;
      b) contributi in conto interessi;
      c) crediti  di  imposta  o bonus fiscali previsti dalla vigente
legislazione;
      d) prestazione di garanzie, mediante l'agevolazione all'accesso
alle prestazioni fornite da fondi di garanzia.