Art. 8.
                        Soggetti ammissibili
    1. Ai sensi della presente legge e in conformita' alla disciplina
vigente in materia di aiuti di Stato, sono soggetti ammissibili:
      a) imprese  che esercitano l'attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3
del  primo  comma  dell'Art.  2195 del codice civile, nonche' imprese
artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
      b) centri  di ricerca dotati di personalita' giuridica autonoma
promossi da uno o piu' dei soggetti di cui alla lettera a);
      c) consorzi   e  societa'  consortili  comunque  costituiti  da
soggetti ricompresi in una o piu' delle lettere precedenti.
      d) societa'   di   servizi   alle  imprese,  studi  o  societa'
professionali  aventi  come  finalita'  la prestazione di servizi per
innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa;
      e) universita'  ed enti di ricerca pubblici e centri di ricerca
pubblici e privati che abbiano come fine statutario lo sviluppo della
ricerca    industriale,    dell'innovazione   e   del   trasferimento
tecnologico;
      f) consorzi  e societa' consortili costituiti da universita' ed
enti di ricerca con imprese e loro associazioni o centri di ricerca;
      g) fondi chiusi destinati all'acquisizione di partecipazioni in
societa'   finalizzate   all'utilizzazione   industriale   di   nuove
iniziative ad alto contenuto tecnologico.
    2.   I   soggetti   sopra   specificati   devono   avere  stabile
organizzazione nel territorio regionale.