Art. 8. Soggetti ammissibili 1. Ai sensi della presente legge e in conformita' alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato, sono soggetti ammissibili: a) imprese che esercitano l'attivita' di cui ai punti 1, 2 e 3 del primo comma dell'Art. 2195 del codice civile, nonche' imprese artigiane di produzione di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; b) centri di ricerca dotati di personalita' giuridica autonoma promossi da uno o piu' dei soggetti di cui alla lettera a); c) consorzi e societa' consortili comunque costituiti da soggetti ricompresi in una o piu' delle lettere precedenti. d) societa' di servizi alle imprese, studi o societa' professionali aventi come finalita' la prestazione di servizi per innovazione tecnologica, gestionale e organizzativa; e) universita' ed enti di ricerca pubblici e centri di ricerca pubblici e privati che abbiano come fine statutario lo sviluppo della ricerca industriale, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico; f) consorzi e societa' consortili costituiti da universita' ed enti di ricerca con imprese e loro associazioni o centri di ricerca; g) fondi chiusi destinati all'acquisizione di partecipazioni in societa' finalizzate all'utilizzazione industriale di nuove iniziative ad alto contenuto tecnologico. 2. I soggetti sopra specificati devono avere stabile organizzazione nel territorio regionale.