Art. 9.
         Attivita' di indirizzo, valutazione e monitoraggio
    1. La giunta regionale nomina un comitato di esperti, garanti per
le  attivita'  di valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei
programmi  di  cui  all'Art.  3  e  per il monitoraggio dei risultati
conseguenti.  Detto  comunicato opera attivando una rete di valutari,
secondo  le  disposizioni  stabilite  con  apposito regolamento della
giunta  regionale  che  si  ispira  alle  procedure  in  uso  per  la
valutazione  dei  progetti  di  ricerca e innovazione comunitari. Gli
esperti  e i valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata
esperienza  scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche
da  esaminare e sono incaricati dal direttore generale competente per
materia.
    2.  Il comitato formula, anche sulla base delle attivita' svolte,
proposte alla giunta regionale ai fini della stesura dei programmi di
cui all'Art. 3.
    3.  La  Regione  riunisce  periodicamente  i rappresentanti delle
organizzazioni  maggiormente rappresentative nei settori industriale,
artigianale,   del   terziario   e   dei   servizi,   nonche'   delle
organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  al  fine di
evidenziare  elementi  utili per il monitoraggio e per la definizione
degli indirizzi in ordine agli interventi.