Art. 9. Attivita' di indirizzo, valutazione e monitoraggio 1. La giunta regionale nomina un comitato di esperti, garanti per le attivita' di valutazione dei progetti presentati nell'ambito dei programmi di cui all'Art. 3 e per il monitoraggio dei risultati conseguenti. Detto comunicato opera attivando una rete di valutari, secondo le disposizioni stabilite con apposito regolamento della giunta regionale che si ispira alle procedure in uso per la valutazione dei progetti di ricerca e innovazione comunitari. Gli esperti e i valutatori sono scelti tra soggetti dotati di comprovata esperienza scientifica o imprenditoriale in relazione alle tematiche da esaminare e sono incaricati dal direttore generale competente per materia. 2. Il comitato formula, anche sulla base delle attivita' svolte, proposte alla giunta regionale ai fini della stesura dei programmi di cui all'Art. 3. 3. La Regione riunisce periodicamente i rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori industriale, artigianale, del terziario e dei servizi, nonche' delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative al fine di evidenziare elementi utili per il monitoraggio e per la definizione degli indirizzi in ordine agli interventi.